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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5738 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento sintetico con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito dichiarato pari a zero per il 2003 in Euro 125.071,66, liquidando maggiori imposte, sanzioni e interessi per complessivi Euro 103.348,35. L'accertamento si fondava sul possesso di immobili e autovetture di elevato valore, sulla disponibilità di collaboratori domestici e su spese patrimoniali. Il contribuente sosteneva che tali spese fossero state finanziate dai proventi, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, derivanti dalla precedente cessione di quote sociali e dai relativi investimenti finanziari. Contestava inoltre la duplicazione del valore dell'autovettura e del leasing, il difetto di motivazione dell'avviso, l'insufficiente valutazione della documentazione prodotta e l'illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla prova dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, alla valutazione della documentazione bancaria e all'omessa pronuncia sulle sanzioni; ha rigettato gli altri motivi, compresa la contestazione della presunta duplicazione tra disponibilità dell'autovettura e costi del leasing e le censure sul difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché valuti specificamente la documentazione prodotta dal contribuente, verifichi se essa dimostri entità, disponibilità e durata dei redditi non ordinariamente imponibili e si pronunci anche sulle sanzioni. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell'accertamento.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6

    L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

    La prova contraria non richiede necessariamente di dimostrare in modo diretto l'impiego di ciascun reddito per ciascuna spesa, ma deve documentare elementi oggettivi, quantitativi e temporali idonei a rendere plausibile che le spese siano state sostenute con redditi esenti o già tassati alla fonte. La mera disponibilità astratta di patrimoni o redditi non è sufficiente.

  • D.M. 10 settembre 1992, art. 7

    Al valore relativo alla disponibilità dei beni devono essere aggiunte le eventuali quote relative agli incrementi patrimoniali, anche con riguardo all'acquisto dei beni.

    Non costituisce duplicazione illegittima considerare sia l'indice di capacità contributiva collegato alla disponibilità di un'autovettura sia la quota relativa all'incremento patrimoniale o al finanziamento del suo acquisto, quando ciò è previsto dai criteri normativi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato e indicare gli elementi e gli atti sui quali si fonda. L'Amministrazione non è però tenuta a riferire nell'avviso documenti che il contribuente ha prodotto soltanto successivamente e che l'Ufficio non conosceva al momento dell'emissione.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 10

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, la motivazione degli atti tributari e la tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente; nel caso concreto non è stata ravvisata una violazione per difetto di motivazione, mentre la questione delle sanzioni è stata rinviata per omessa pronuncia.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6

    Le norme disciplinano la responsabilità e l'elemento soggettivo nell'applicazione delle sanzioni tributarie. La Corte ha rilevato che la CTR non aveva esaminato la specifica censura del contribuente e dovrà pronunciarsi sul punto in sede di rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti nel giudizio, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, il contribuente può neutralizzare o ridurre la pretesa dimostrando documentalmente che la capacità di spesa deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o da disponibilità patrimoniali pregresse.
  • Non basta provare di aver posseduto in passato una somma elevata: occorre documentare l'entità delle disponibilità, la loro permanenza nel tempo e il collegamento, anche indiziario ma concreto, con il periodo e le spese contestate.
  • La prova può essere fornita con diversi documenti, come estratti conto, rendiconti di gestione patrimoniale, movimentazioni bancarie e documentazione degli investimenti; non è necessariamente indispensabile un unico rendiconto bancario annuale attestante la ritenuta.
  • Il giudice deve valutare specificamente tutta la documentazione acquisita e non può escluderla automaticamente solo perché manca una determinata tipologia documentale.
  • La disponibilità di un bene e le spese o gli incrementi patrimoniali relativi al suo acquisto possono essere considerati separatamente se i criteri normativi prevedono entrambe le componenti; ciò non integra di per sé una duplicazione.
  • L'avviso di accertamento deve essere motivato sulla base degli elementi conosciuti dall'Ufficio al momento della sua emissione; documenti prodotti solo in giudizio non devono necessariamente essere richiamati nell'atto originario.
  • La mancata pronuncia del giudice tributario su una specifica domanda o censura, come quella relativa alle sanzioni, comporta la cassazione della sentenza sul punto e il rinvio al giudice di merito.

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