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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29653/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società cooperativa sub-committente, della pretesa contributiva dell’ente previdenziale relativa a omissioni ed evasioni contributive dei dipendenti della subappaltatrice impiegati in un cantiere nel periodo dicembre 2007-dicembre 2008, con addebito anche delle sanzioni civili. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione per difetto di motivazione sulla quantificazione, ha confermato la solidarietà della sub-committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 e ha liquidato il debito complessivo in euro 55.154,00 sulla base di un criterio forfettario ritenuto ragionevole. La ricorrente ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132, n. 4, c.p.c.; falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. per avere fondato la prova presuntiva su elementi solo ipotetici e non gravi, precisi e concordanti; violazione degli artt. 2697 c.c. e 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 per avere posto a carico della società l’obbligo di provare l’inesistenza o l’ammontare del credito contributivo, nonostante l’onere probatorio gravasse sull’ente previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente esaminabili i tre motivi e li ha dichiarati manifestamente infondati. Ha affermato che la sentenza di rinvio non era affetta da motivazione apparente o da contrasto irriducibile, perché esponeva in modo argomentato le ragioni della quantificazione, seppure forfettaria, del credito contributivo. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 2729 c.c., rilevando che la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e non a evidenziare l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Parimenti, ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché non vi era stata inversione dell’onere della prova, ma solo valutazione delle prove e della base presuntiva utilizzata per quantificare il credito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

    solidalmente responsabile

    la sub-committente può essere chiamata a rispondere in solido per omissioni ed evasioni contributive della subappaltatrice nei limiti accertati in causa

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati in modo idoneo a rendere comprensibile la decisione

  • art. 2729 c.c.

    gravi, precise e concordanti

    la censura è ammissibile in cassazione solo se il giudice ha utilizzato presunzioni non rispondenti ai requisiti legali o ha fondato l’inferenza su fatti storici privi dei necessari caratteri

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se l’onere della prova è attribuito a parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove effettuata dal giudice

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, anche in tema di presunzioni e riparto dell’onere della prova

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione solo apparente o assente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non consente più di denunciare il mero difetto di sufficienza della motivazione

  • art. 380bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, intrinsecamente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In tema di prova per presunzioni, la violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice utilizza indizi non dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece censurabile come violazione di legge la mera richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice distribuisca l’onere probatorio tra le parti in modo errato; non quando la doglianza investa la valutazione, da parte del giudice di merito, delle prove già acquisite.
  • Quando il giudice di rinvio esplicita in modo coerente le ragioni della quantificazione del credito, anche mediante un criterio forfettario, la decisione non è nulla per motivazione apparente se il percorso argomentativo rende controllabile la ratio della liquidazione.
  • Nel rapporto di appalto/subappalto, la responsabilità solidale del committente o sub-committente per i debiti contributivi può essere accertata e quantificata sulla base degli elementi disponibili e di un ragionamento presuntivo purché logicamente coerente e giuridicamente verificabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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