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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento P-FR/L/Q/2024/109836, emesso e comunicato in data 22 gennaio 2025, con cui lo Sportello Unico per l''Immigrazione della Prefettura di Frosinone ha disposto il rigetto della richiesta di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dalla consulente del lavoro per conto dell’Azienda Qualità e simpatia s.r.l., in favore del Sig. SAKR Ayman Nabil Sakr Elmoursy, in data 15 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202500277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Frosinone. La domanda di conversione era stata presentata dopo la scadenza del permesso di soggiorno, ma il lavoratore aveva svolto attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e disponeva di un contratto di lavoro subordinato sottoscritto quando il titolo era ancora valido. A seguito della richiesta di integrazione documentale, erano stati trasmessi il titolo di soggiorno, la comunicazione UNILAV, i cedolini paga relativi al periodo novembre 2023-febbraio 2024 e la dichiarazione IVA della società datrice di lavoro. Il diniego si limitava ad affermare genericamente che la documentazione non soddisfaceva integralmente la richiesta dell’Ufficio, senza indicare quali documenti fossero mancanti o inidonei. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per carenza dei presupposti e difetto di motivazione; violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 per difetto di istruttoria e lesione delle garanzie partecipative; erronea applicazione degli artt. 5, comma 9, e 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, per avere l’amministrazione ritenuto necessario che il permesso di soggiorno fosse ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione, poiché sia il preavviso di rigetto sia il provvedimento definitivo indicavano in modo meramente generico l'insufficienza della documentazione, senza precisare le carenze riscontrate, sebbene la documentazione prodotta risultasse idonea a soddisfare la richiesta di integrazione. È stato accolto anche il motivo relativo all'erronea richiesta di un permesso di soggiorno ancora valido. L'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non subordina espressamente la conversione alla validità del titolo al momento della presentazione dell'istanza. Assumono invece rilievo i presupposti sostanziali, costituiti dall'avvenuto svolgimento di almeno tre mesi di lavoro stagionale regolare, dall'esistenza di un contratto di lavoro subordinato idoneo e dall'esito favorevole della procedura per l'attribuzione della quota di conversione. La scadenza del titolo non impedisce di per sé la conversione quando il contratto di lavoro era stato sottoscritto anteriormente alla scadenza e gli altri requisiti sostanziali risultano documentati. Il secondo motivo è stato assorbito. Il provvedimento di diniego è stato annullato, con obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza alla luce dei requisiti indicati. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione puntuale del provvedimento; è illegittimo il diniego che si limiti ad affermare genericamente l'insufficienza della documentazione senza indicare le specifiche carenze.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale parametro delle garanzie partecipative procedimentali; il motivo fondato su tale disposizione è stato assorbito dopo l'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto e al contraddittorio procedimentale; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Indicato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego; il provvedimento è stato comunque annullato per difetto di motivazione e per erronea individuazione dei presupposti della conversione.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione amministrativa dei requisiti temporali del titolo; la decisione valorizza i presupposti sostanziali rispetto alla validità formale del permesso.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

    La norma non richiede che il permesso di soggiorno sia ancora valido al momento della presentazione della domanda. Sono decisivi lo svolgimento di almeno tre mesi di lavoro regolare, l'offerta di un contratto subordinato idoneo e l'attribuzione della quota di conversione.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, la validità del titolo al momento della presentazione dell'istanza non costituisce, di per sé, una condizione normativa necessaria, purché siano dimostrati i presupposti sostanziali della conversione.
  • La scadenza del permesso di soggiorno non osta ex se alla conversione quando il richiedente dimostri di avere svolto almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare, di disporre di un contratto di lavoro subordinato idoneo e di possedere gli ulteriori requisiti sostanziali, compresa l'attribuzione della quota prevista per la conversione.
  • Un diniego fondato sull'insufficienza della documentazione è illegittimo per difetto di motivazione se non individua puntualmente i documenti mancanti, incompleti o inidonei, soprattutto quando l'interessato abbia tempestivamente riscontrato la richiesta di integrazione.
  • Nella valutazione delle domande di conversione del titolo di soggiorno, i presupposti sostanziali relativi alla stabilità e adeguatezza del rapporto di lavoro prevalgono sul dato meramente formale della validità temporale del titolo da convertire.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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