Sentenza del 14/07/2017 n. 3173 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires -Operazione infragruppo - Deducibilità dei costi - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, dei costi sostenuti dalla società affiliata per servizi resi dalla capogruppo. La società sosteneva che la deduzione fosse giustificata dai contratti infragruppo, dalle tipologie di servizi previste e dal sistema di ripartizione dei costi all'interno del gruppo. È stato invece ritenuto necessario dimostrare in modo puntuale l'effettività, l'inerenza e la quantificazione dei singoli costi mediante documentazione analitica, regolari registrazioni contabili, effettivi pagamenti o altri riscontri contabili, eventualmente integrati dalle risultanze della società di revisione.
La decisione
La deducibilità dei costi non può fondarsi esclusivamente sull'esistenza di contratti infragruppo o su documentazione generica. La società affiliata, che invoca la deduzione, deve produrre la documentazione idonea a provare analiticamente i servizi ricevuti e i relativi costi, nonché la loro effettiva contabilizzazione e il pagamento. In assenza di tale prova documentale, la deduzione deve essere negata. L'onere probatorio grava sulla società affiliata che ha sostenuto il costo.
Norme richiamate
Normativa IRES sulla deducibilità dei costi
La deduzione dei costi richiede che siano provati la loro effettività, inerenza, competenza e corretta quantificazione; per i servizi infragruppo è necessaria una dimostrazione documentale particolarmente puntuale.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
La società che deduce un costo deve dimostrare con documenti idonei che il servizio è stato realmente prestato, che il costo è stato sostenuto e contabilizzato e che l'importo è correttamente determinato.
Massime di principio
- Nei rapporti infragruppo, un contratto generale o una fattura descrittiva non sono normalmente sufficienti a provare la deducibilità del costo.
- È opportuno conservare per ciascun servizio accordi, ordini, report delle attività svolte, criteri di allocazione, fatture dettagliate, registrazioni contabili e prove dei pagamenti.
- Le risultanze della società di revisione possono costituire un elemento di riscontro, ma di regola non sostituiscono la documentazione analitica dei singoli servizi e costi.
- L'onere di dimostrare effettività, inerenza e corretta quantificazione dei costi grava sulla società affiliata che li porta in deduzione.
- In caso di contestazione, la prova deve consentire di collegare ogni importo a un servizio concretamente ricevuto e utile all'attività d'impresa, evitando addebiti forfettari o privi di adeguata giustificazione.
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