Sentenza del 09/02/2016 n. 165 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
TRIBUTI (IN GENERALE) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Omessa od irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza - Impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio - Necessità - Conseguenze in caso di mancata impugnazione. TRIBUTI (IN GENERALE) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA - Istanza di discussione di pubblica udienza - Notifica alle parti costituite - Necessità - Omissione - Lesione del diritto di difesa della parte non avvisata e assente - Conseguenze - Nullità della sentenza comunque pronunciata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, in particolare quando una parte abbia presentato istanza di discussione in pubblica udienza senza che tale richiesta sia stata comunicata alle altre parti costituite. La comunicazione della data dell'udienza è considerata essenziale per garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Tuttavia, la nullità derivante dall'omissione non può essere fatta valere autonomamente dopo la conclusione del giudizio, ma deve essere dedotta impugnando tempestivamente la sentenza o, nei casi previsti, mediante impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha affermato che l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità della sentenza pronunciata, poiché lede il diritto di difesa della parte non avvisata e assente. Tale vizio, però, deve essere fatto valere mediante impugnazione della sentenza conclusiva entro i termini ordinari oppure, ricorrendone i presupposti, mediante impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Se la sentenza non viene impugnata nei termini applicabili, la nullità non può essere fatta valere autonomamente in un momento successivo.
Norme richiamate
Art. 31 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La comunicazione della data di udienza adempie ad una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La segreteria deve comunicare alle parti costituite la data dell'udienza; l'omissione o l'irregolarità della comunicazione può determinare la nullità della decisione, perché impedisce alla parte di partecipare consapevolmente al giudizio.
Art. 327 del codice di procedura civile
Consente, nei limiti e alle condizioni previste, l'impugnazione tardiva della sentenza quando la parte dimostri di non aver avuto conoscenza del processo o della decisione per una causa ad essa non imputabile.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'udienza tributaria è un vizio che incide sul contraddittorio e può comportare la nullità della sentenza.
- La nullità deve essere fatta valere impugnando la sentenza conclusiva del giudizio; non è normalmente possibile dedurla autonomamente dopo che la sentenza è divenuta definitiva.
- La parte che non ha ricevuto l'avviso deve verificare tempestivamente i termini per l'impugnazione e, se il termine ordinario è scaduto senza sua colpa, valutare i presupposti per un'impugnazione tardiva.
- La presentazione di un'istanza di pubblica udienza impone che la relativa data sia portata a conoscenza delle parti costituite, affinché possano esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La sola mancata partecipazione all'udienza non è sufficiente, da sola, a ottenere la nullità: occorre dimostrare l'omissione o irregolarità della comunicazione e far valere il vizio attraverso l'impugnazione della sentenza.
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