Sentenza n. 492/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’amministrazione scolastica su un’istanza relativa alla regolarizzazione delle assenze, alla tutela della carriera scolastica e all’accesso ai dati del registro elettronico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, aveva presentato il 29 aprile 2026 un’istanza alla dirigente scolastica, successivamente sollecitata il 7 maggio 2026. Chiedeva l’adozione di un provvedimento espresso sulla regolarizzazione delle assenze maturate dal minore in un determinato periodo, l’attestazione che tali assenze non fossero imputabili al minore o alla famiglia e non incidessero negativamente sull’anno scolastico o sulla carriera, nonché la comunicazione delle credenziali o la trasmissione integrale dei dati del registro elettronico. Non avendo ricevuto risposta, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. La controversia comprendeva anche pretese di accesso documentale, soggette alla disciplina dell’art. 116 c.p.a. e al termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Al momento della sua proposizione, avvenuta l’11 maggio 2026, non erano ancora decorsi i trenta giorni decorrenti dall’istanza del 29 aprile 2026, necessari sia per la conclusione ordinaria del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 241/1990, sia, per le richieste di accesso documentale, per la formazione del silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della stessa legge. Non si era quindi ancora formato un silenzio giuridicamente rilevante e sindacabile con l’azione avverso il silenzio o con il rito sull’accesso. Il ricorso è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., previa prospettazione della questione alla difesa della ricorrente. Non vi è stata regolazione delle spese, poiché le parti intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza [...] le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso [...] Nei casi in cui [...] non prevedono un termine diverso, i procedimenti [...] devono concludersi entro il termine di trenta giorni
Il termine ordinario di trenta giorni per la conclusione del procedimento non era ancora decorso alla data di proposizione del ricorso; pertanto non era configurabile un silenzio-inadempimento giuridicamente rilevante.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta
Per le richieste di accesso documentale, il silenzio-rigetto si forma soltanto decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta; prima di tale scadenza non è proponibile il ricorso contro il silenzio.
art. 31 c.p.a.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo [...] chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere
L’azione avverso il silenzio presuppone l’inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento; se il termine non è scaduto, il ricorso è inammissibile.
art. 116 c.p.a.
Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi [...] il ricorso è proposto entro trenta giorni [...] dalla formazione del silenzio
Il rito sull’accesso presuppone la formazione del silenzio-rigetto secondo l’art. 25, comma 4, l. 241/1990.
art. 117, comma 1, c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida [...] nel termine di cui all’articolo 31, comma 2
La proponibilità dell’azione contro il silenzio è subordinata al decorso del termine per la conclusione del procedimento.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, dopo che la questione decisiva era stata sottoposta alle parti.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile soltanto dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo; la proposizione anticipata del ricorso determina l’inammissibilità della domanda.
- Quando l’istanza riguarda l’accesso ai documenti amministrativi, il silenzio-rigetto si forma solo decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, l. 241/1990; prima di tale momento non è configurabile un silenzio impugnabile ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
- La previa diffida non è necessaria per proporre l’azione avverso il silenzio, ma non può sostituire il necessario decorso del termine legale per la conclusione del procedimento.
- La scadenza del termine per provvedere deve essere verificata con riferimento alla data di proposizione del ricorso; se a tale data il termine non è ancora decorso, il ricorso è inammissibile anche qualora l’amministrazione non abbia successivamente adottato un provvedimento espresso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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