Sentenza n. 946/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Ivrea n. 605/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.10.2024 e passata e in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente di una somma corrispondente a 8,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre accessori di legge, a titolo di indennità per illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di un'indennità per illegittima reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 605/2024 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma pari a 8,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre agli accessori di legge, a titolo di indennità per l'illegittima reiterazione di contratti a termine. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'erroneo riferimento, nell'epigrafe del ricorso, a una diversa sentenza del Tribunale di Torino è stato qualificato dal TAR come mero refuso, poiché motivi, conclusioni e documenti identificavano inequivocabilmente la sentenza del Tribunale di Ivrea. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento del dovuto aveva determinato, in corso di causa, l'integrale ottemperanza alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese di lite in applicazione della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. L'erronea indicazione della sentenza nell'epigrafe non ha inciso sull'identificabilità del giudicato azionato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto per l'avvio di azioni esecutive in danno della pubblica amministrazione ed è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- Il pagamento del dovuto effettuato dall'amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa, ma non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'inadempimento abbia reso necessario il ricorso.
- Un errore materiale nell'indicazione della sentenza azionata non rende inammissibile il ricorso quando, dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo e dalla documentazione allegata, il giudicato da eseguire risulti inequivocabilmente identificabile.
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