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Ordinanza

Ordinanza n. 9549/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in forma semplificata n.-OMISSIS-, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 12925 del 2025.

Giustizia amministrativa202512925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Dispositivo della sentenza che aveva accolto il ricorso contro il diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato, con riguardo alla liquidazione delle spese processuali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente nel giudizio principale ha chiesto la correzione di un errore materiale del dispositivo della sentenza, sostenendo che la formula con cui il Ministero era stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, non includesse espressamente il rimborso del contributo unificato di 300 euro da lui versato. La domanda è stata proposta ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale. Ha ritenuto che la formula contenuta nel dispositivo della sentenza, disponendo la rifusione delle spese di lite oltre accessori come per legge, includesse necessariamente anche il rimborso del contributo unificato, quale spesa anticipata dalla parte vittoriosa. Il rimborso discende infatti direttamente dalla disciplina delle spese processuali e non richiede una specifica integrazione del dispositivo. Il TAR ha richiamato l’art. 91 c.p.c. e l’art. 13, comma 6-bis.1, del testo unico sulle spese di giustizia. Nulla è stato disposto sulle spese della fase di correzione.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti; l’istanza è inammissibile quando non vi è un errore materiale da correggere.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese anticipate, comprese quelle processuali sostenute per il giudizio.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio

    Il contributo unificato grava in ogni caso sulla parte soccombente e deve essere restituito alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato.

Massime di principio

  • La formula dispositiva che condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite oltre accessori come per legge comprende ope legis anche il rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa, senza necessità di una specifica menzione nel dispositivo.
  • L’istanza di correzione dell’errore materiale è inammissibile quando la richiesta mira non a correggere una svista materiale o un errore di scrittura, ma a ottenere un’integrazione del dispositivo su una voce di spesa già ricompresa nella condanna secondo gli effetti legali della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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