Sentenza n. 3214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 00604/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica fondato su una condanna per associazione di tipo mafioso
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente alloggio ERP)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva impugnato il diniego comunale di assegnazione di un alloggio ERP, motivato dalla condanna definitiva del 1996 per associazione ex art. 416-bis c.p. La condanna riguardava fatti commessi nel 1989 e nel 1991 e la pena era stata dichiarata estinta a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova ai sensi dell’art. 47 della legge n. 354 del 1975, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del 18 ottobre 2004. In primo grado era stata ritenuta ancora rilevante l’interdizione perpetua dai pubblici uffici quale effetto penale non estinto. In appello sono stati dedotti l’intrinseca illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 179 c.p. in relazione all’art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, sostenendo che, nella versione applicabile ratione temporis, l’esito positivo dell’affidamento in prova estingueva la pena detentiva e ogni altro effetto penale, comprese le pene accessorie, e che la persistente rilevanza di fatti risalenti nel tempo contrastava con la funzione rieducativa della pena. È stata inoltre contestata la necessità di impugnare autonomamente la delibera comunale del 2022 che aveva introdotto, nei bandi successivi, un requisito di moralità consistente nell’assenza di determinate condanne penali.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975 nella versione vigente al momento del fatto, della condanna e dell’esito positivo dell’affidamento in prova. Tale disposizione prevedeva che l’esito positivo estinguesse la pena detentiva e ogni altro effetto penale, senza l’eccezione delle pene accessorie perpetue introdotta soltanto successivamente dalla legge n. 3 del 2019. La successiva disciplina è stata qualificata come peggiorativa e non retroattivamente applicabile, anche perché intervenuta dopo la formazione del giudicato penale. Ne consegue che, nel caso concreto, si erano estinti anche gli effetti relativi all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la condanna non poteva operare come preclusione prevista dal bando. Il giudice ha inoltre escluso che l’interessato dovesse impugnare autonomamente la delibera del 2022: la clausola relativa all’assenza di condanne deve essere interpretata come riferita alle condanne i cui effetti penali non siano già definitivamente estinti, mentre le condanne estinte hanno perso rilevanza giuridica e non possono costituire condizione ostativa. In riforma della sentenza impugnata, è stato accolto il ricorso introduttivo e annullato il diniego comunale. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l’assenza di precedenti specifici.
Norme richiamate
art. 47, comma 12, l. 354/1975
l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale
Nella versione applicabile ratione temporis, l’esito positivo dell’affidamento in prova estingueva la pena detentiva e ogni altro effetto penale, comprese le pene accessorie, senza l’eccezione delle pene accessorie perpetue introdotta soltanto dalla successiva legge n. 3 del 2019.
art. 1, comma 7, l. 3/2019
ad eccezione delle pene accessorie perpetue
La modifica, intervenuta successivamente, ha escluso dall’estinzione le pene accessorie perpetue, ma ha natura peggiorativa e non si applica retroattivamente a condanne irrevocabili anteriori.
art. 2, comma 4, c.p.
la legge penale posteriore, diversa da quella del tempo in cui fu commesso il reato, può applicarsi retroattivamente solo se più favorevole al reo e salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
La disciplina penale successiva più sfavorevole non può incidere retroattivamente su una condanna irrevocabile né sugli effetti estintivi già prodotti dall’esito positivo dell’affidamento in prova.
art. 416-bis c.p.
La condanna per associazione di tipo mafioso costituiva il presupposto del requisito ostativo previsto dal bando, ma non poteva più rilevare una volta estinti definitivamente i relativi effetti penali.
art. 179 c.p.
È stato richiamato dall’appellante in relazione all’estinzione degli effetti penali della condanna.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Quando l’esito positivo dell’affidamento in prova è intervenuto sotto la vigenza dell’art. 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975 nella versione anteriore alla legge n. 3 del 2019, l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale comprende anche le pene accessorie, incluse quelle perpetue.
- La modifica normativa che ha escluso dall’estinzione le pene accessorie perpetue, se successiva al reato, alla condanna irrevocabile e all’esito positivo dell’affidamento in prova, non può applicarsi retroattivamente quando sia peggiorativa del trattamento penale.
- Una condanna i cui effetti penali siano stati definitivamente estinti non può essere utilizzata come condizione ostativa per l’accesso a un beneficio amministrativo sulla base di una clausola che richieda l’assenza di determinate condanne penali.
- L’introduzione, in un bando successivo, di un requisito morale relativo all’assenza di condanne non impone l’impugnazione autonoma della relativa clausola quando essa, interpretata secondo legge, non può riferirsi a condanne i cui effetti penali si siano già definitivamente estinti.
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