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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06686/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un preavviso di fermo amministrativo, fondato su cinque cartelle di pagamento per un debito complessivo di euro 39.111,85. La società destinataria ha impugnato l’atto sostenendo: la nullità dei vizi di notificazione del preavviso e delle cartelle; la decadenza dal potere di procedere a riscossione mediante ruolo; la tardività dell’appello dell’agente della riscossione; l’irregolarità delle notifiche delle cartelle, anche perché una parte di esse sarebbe stata priva di firma digitale o comunque notificata con modalità non conformi; l’asserita invalidità delle notifiche via PEC e con messo notificatore. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992 per asserito difetto di costituzione dell’Agenzia in appello con difensore del libero foro; 2) violazione degli artt. 38, comma 3, e 51 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 327 c.p.c. per pretesa tardività dell’appello; 3) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 20 e ss. d.lgs. 82/2005 per la ritenuta regolarità delle cartelle e delle notifiche, in particolare quelle senza firma digitale; 4) violazione dell’art. 4 d.lgs. 261/1999 e degli artt. 139 e 140 c.p.c. per avere la CTR escluso l’annullamento del preavviso e delle cartelle pur in presenza di asserite nullità notificatorie.

La decisione

La Corte ha rigettato l’istanza di interruzione del processo proposta per la cancellazione della società dal registro delle imprese, osservando che nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione per gli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. successivamente all’instaurazione del contraddittorio. Nel merito, ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: la questione del patrocinio dell’Agenzia non era stata dedotta in appello e, comunque, in base alla giurisprudenza consolidata, l’uso di avvocati del libero foro è consentito nei casi previsti dalle convenzioni, mentre in difetto delle condizioni che impongono la difesa erariale la procura al libero foro, per il giudizio di legittimità, è invalida, con conseguente inammissibilità del ricorso; il motivo non giova dunque alla ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché l’appello risultava spedito entro il termine utile: la notificazione si considera perfezionata per il notificante al momento della consegna all’ufficio notificatore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non riproduceva le notifiche censurate; in via aggiuntiva, la Corte lo ha reputato anche infondato, rilevando che le notifiche a mezzo messo e via PEC erano state accertate come regolari e che la PEC in formato .pdf è valida anche senza estensione .p7m, salvo specifiche contestazioni di concreto difetto di riferibilità dell’atto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto della CTR sulle notifiche, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La Corte richiama la disciplina della difesa dell’Agenzia nei giudizi tributari, ma ribadisce che nel caso concreto la censura era comunque non utilmente proposta e non idonea a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933

    È richiamato come eccezione al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in presenza di conflitto o indisponibilità dell’Avvocatura.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Viene evocato nel motivo sulla tardività dell’appello, ma la Corte ritiene tempestiva la notificazione perché perfezionata al momento della spedizione.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione al termine di impugnazione, ma la Corte esclude la tardività dell’appello.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come parametro sul termine lungo di impugnazione, che la Corte non ritiene violato.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    È richiamato nel motivo sulla regolarità delle cartelle, ma la Corte rileva l’inammissibilità per difetto di specificità e, comunque, la regolarità delle notifiche accertata in fatto.

  • artt. 20 e ss. d.lgs. 82/2005

    Sono richiamati per contestare la validità della cartella notificata in formato digitale, ma la Corte afferma che la notifica via PEC in formato pdf è valida anche senza .p7m, salvo concrete contestazioni.

  • art. 4 d.lgs. 261/1999

    È richiamato nel quarto motivo per contestare il procedimento notificatorio, ma la censura è ritenuta inammissibile perché non si confronta con la motivazione di merito.

  • artt. 139 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina della notificazione a mani; la Corte reputa inammissibile la censura poiché contraria all’accertamento di fatto della CTR sulla ritualità delle notifiche.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità relativa; anche su questo profilo la censura è ritenuta inammissibile.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per gli eventi ivi previsti, una volta instaurato il contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per eventi riguardanti una parte, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso; tali eventi non determinano la sospensione o l’arresto del procedimento.
  • La notificazione dell’atto di appello si considera perfezionata per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficio notificatore, con conseguente rilevanza di tale momento ai fini del rispetto del termine di impugnazione.
  • Le censure in cassazione contro la regolarità delle notifiche devono essere specifiche e autosufficienti: occorre riprodurre gli atti e confrontarsi con la motivazione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L’accertamento della ritualità della notificazione compiuto dal giudice di merito non è, di regola, sindacabile in sede di legittimità se la censura mira solo a una diversa ricostruzione del fatto.
  • La notifica di una cartella di pagamento via PEC in formato .pdf è valida anche senza estensione .p7m, poiché il sistema PEC è di per sé idoneo a garantire la riferibilità dell’atto al soggetto da cui promana; resta salvo l’onere del destinatario di allegare specifiche contestazioni concrete.
  • In tema di patrocinio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’uso di avvocati del libero foro è consentito nei casi previsti dalle convenzioni e, nel giudizio di legittimità, la procura conferita al libero professionista è invalida se mancano le condizioni che consentono il patrocinio esterno; tuttavia la relativa doglianza deve essere tempestivamente e correttamente dedotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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