Sentenza n. 276/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'ottemperanza alla sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli n. 743 del 23.01.2025, notificata in data 24.01.2025 e passata in cosa giudicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione e mancato pagamento delle spettanze riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 743 del 23 gennaio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza esecutiva del Tribunale di Napoli n. 743 del 23 gennaio 2025, notificata il 24 gennaio 2025 e passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento del Comune di Napoli, consistente nel mancato pagamento integrale delle spettanze riconosciute dal titolo giudiziale. Il giudice ha verificato la mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di cancelleria, nonché l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di Napoli di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze rivendicate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente. Il collegio ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione. Gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento dei pagamenti a carico delle amministrazioni pubbliche costituisce, unitamente all'esecutività del titolo, presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è proponibile nei confronti di un'amministrazione inadempiente quando il titolo giudiziale sia esecutivo e non impugnato, sia decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dei pagamenti a carico della pubblica amministrazione e persista l'inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento del comando contenuto nel titolo giudiziale, fissando un termine e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza dell'ausiliario.
- Il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal semplice deposito della relazione sull'attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 63/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 10/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 21/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 15 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →