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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37947/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha rigettato l'appello avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo del 14/05/2025, con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente è imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione e cessione di stupefacenti), con condanne in primo grado a quattro anni e otto mesi; è sottoposto a custodia cautelare dal ottobre 2023. La difesa ha censurato inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, sostenendo che la misura domiciliare in un piccolo comune distante centinaia di chilometri dalla piazza di spaccio (quartiere Sperone di Palermo) sarebbe idonea ad interrompere i legami con l'ambiente criminogeno e a prevenire la recidiva. Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando la gravità e serialità dei traffici e il radicato inserimento del ricorrente nel contesto locale, ma senza una valutazione concreta e non apodittica dell'adeguatezza degli arresti domiciliari quando eseguiti in luogo distante.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale di Palermo non ha applicato correttamente i principi di proporzionalità e di adeguata motivazione. La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo (art. 310, comma 2, cod. proc. pen.). La Corte ha richiamato il principio per cui l'adeguatezza degli arresti domiciliari va valutata con un esame rigoroso della personalità del soggetto, del "tipo" di recidiva da prevenire e delle ragioni specifiche che renderebbero inadeguata la misura domiciliare, evitando affermazioni apodittiche basate solo sulla gravità/serialità dei reati. Il Tribunale dovrà valutare se lo spostamento in luogo distante possa effettivamente affievolire i legami con l'ambiente criminoso e garantire l'autocontenzione; la mera menzione dei precedenti non è sufficiente. La cancelleria dovrà inoltre eseguire gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La norma disciplina le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di recidiva) da valutare ai fini della proporzionalità e adeguatezza della misura; il giudice deve motivare in modo concreto perché gli arresti domiciliari sarebbero inidonei a contenere tali esigenze.

  • art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza di rinvio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame della richiesta di sostituzione della misura.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata come principio di riferimento: nei procedimenti senza il regime speciale delle presunzioni di cui a questa norma, l'accertamento dell'inidoneità degli arresti domiciliari richiede motivazione specifica e non apodittica.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale avente ad oggetto adempimenti della cancelleria in caso di annullamento e rinvio: la cancelleria dovrà ottemperare alle formalità previste.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che punisce detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: costituisce il capo di imputazione per i fatti contestati al ricorrente.

Massime di principio

  • La sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) richiede una valutazione rigorosa e motivata della proporzionalità rispetto al 'tipo' di recidiva che si vuole prevenire.
  • Il giudice non può limitarsi a considerazioni generiche sulla gravità o sulla pluralità dei reati: occorre indicare specifiche ragioni per cui il domicilio, anche se in provincia diversa, non sarebbe idoneo a interrompere i legami con l'ambiente criminoso.
  • Lo spostamento dell'imputato in luogo distante dalla piazza di spaccio può essere, di per sé, un elemento idoneo ad affievolire le occasioni di recidiva e va valutato insieme alle caratteristiche personali e al profilo di pericolosità sociale dell'imputato.
  • La presenza di precedenti specifici non sostituisce una motivazione concreta circa il rischio residuo di recidiva e la valutazione delle capacità di autocontenzione del soggetto.
  • Se la motivazione del provvedimento restrittivo è apodittica o astratta, la decisione è esposta a annullamento in sede di legittimità e al rinvio per un nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati.

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