Cassazione Penale, Sentenza n. 33410/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Falbo impugna la condanna per il reato previsto dall'art. 256, commi 1, lett. a) e 2, d.lgs. n. 152/2006 (trasporto abusivo e abbandono di rifiuti) sostenendo: 1) l'abbandono dei frigoriferi era occasionale e dunque la fattispecie sarebbe riconducibile all'illecito amministrativo ex art. 255 d.lgs. 152/2006; 2) mancava la qualifica soggettiva di titolare d'impresa o responsabile di ente, quindi non poteva configurarsi il reato grave contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti siano essenzialmente fattuali e non consentiti in sede di legittimità; ha richiamato la giurisprudenza sulla conversione/qualificazione del mezzo di impugnazione e ha spiegato perché, nel caso concreto, non è possibile rivedere i fatti. Ha richiamato gli elementi di fatto accertati in primo grado (Falbo colto in flagranza mentre scaricava frigoriferi, altri 17 nel furgone, messaggio sul cellulare indicativo di aggiramento dei controlli, assenza di formulari e iscrizione all'albo, autorizzazioni mancanti) che hanno fondato la valutazione di attività non occasionale e con modalità imprenditoriali. Ha inoltre confermato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 256 può essere commesso anche da soggetti che esercitino di fatto attività imprenditoriali, indipendentemente dalla qualifica formale. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna al pagamento delle spese e fissato in Euro 2.000,00 il versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. n. 152/2006, art. 256
art. 256, commi 1, lett. a) e 2, d.lgs. n. 152 del 2006
La norma punisce il trasporto abusivo e l'abbandono di rifiuti; la Corte afferma che il reato è configurabile anche quando l'autore abbia svolto, di fatto, un'attività a carattere imprenditoriale, anche in assenza di qualifiche formali.
D.lgs. n. 152/2006, art. 255
art. 255, d.lgs. n. 152 del 2006
Norma che disciplina l'illecito amministrativo per abbandono/gestione illecita di rifiuti; va distinta dal reato penale quando l'attività sia solo occasionale e non imprenditoriale.
Codice di procedura penale, art. 568
art. 568 cod. proc. pen., comma 5 (richiamato)
Regola la trasmissione degli atti quando l'impugnazione sia proposta con mezzo diverso da quello previsto: il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e, se opportuno, trasmettere gli atti al giudice competente.
Codice di procedura penale, art. 593
art. 593, u.c., cod. proc. pen. (menzionato)
Norma richiamata per indicare che la sentenza di merito è inappellabile e dunque è stato effettuato il procedimento di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (richiamato)
Riferimento procedurale relativo al modo di trattare il ricorso; la Corte ha trattato il ricorso secondo tale norma.
Codice di procedura penale, art. 616
art. 616 cod. proc. pen. (menzionato)
Consente l'imposizione delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità attribuibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non sono ammessi motivi che implichino un riesame integrale dei fatti e delle prove: i ricorsi che mirano a ottenere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili, salvo censire il travisamento della prova secondo i limiti di legge.
- Il reato di trasporto abusivo e abbandono di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) può essere contestato anche a soggetti privi di una qualifica formale di imprenditore se dall'attività emergono elementi di operatività imprenditoriale di fatto, non occasionale e con un minimo di organizzazione.
- La scelta del mezzo di impugnazione è rilevante: se l'atto indica un rimedio diverso da quello consentito, il giudice deve verificare la "voluntas impugnationis" e può, a seconda del contenuto, riconvertire o dichiarare inammissibile l'impugnazione; la conversione non è automatica quando la parte abbia chiaramente inteso un rimedio inammissibile.
- Elementi fattuali concreti (flagranza, numerosità del materiale trasportato, assenza di formulari/autorizzazioni, messaggi o comportamenti volti a eludere controlli) rafforzano la valutazione di gestione non occasionale dei rifiuti e possono giustificare l'imputazione penale.
- Chi contesta la qualificazione di "imprenditore" deve fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza di una attività imprenditoriale di fatto; la mera assenza di iscrizioni o autorizzazioni formali non esclude automaticamente la responsabilità penale se sussistono indicatori di attività organizzata.
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