Cassazione Penale, Sentenza n. 37862/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere, contestando che il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato una sentenza non definitiva (giudizio abbreviato del 22/02/2024) come elemento probatorio oltre i limiti dell'art. 234 c.p.p., senza che il ricorrente avesse potuto svolgere difesa in quel procedimento; inoltre si censura la motivazione del Tribunale per aver ritenuto la sussistenza del pericolo di recidiva e dell'attualità del pericolo cautelare basandosi su intensità di relazioni e su un unico episodio (capo 28), nonché per non aver adeguatamente considerato il notevole intervallo temporale dai fatti (più di due anni) e l'opportunità di misure diverse rispetto al carcere per reati ex art. 74 d.p.r. 309/90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e con tratti di inammissibilità. Il Collegio ha ritenuto che la censura sull'uso della sentenza non definitiva fosse generica e non avesse indicato come tale utilizzo abbia inciso decisivamente sulla decisione; ha invece confermato che il Tribunale ha fondato la gravità indiziaria su elementi tratti dal presente procedimento (sequestro di ingenti quantitativi di stupefacente, servizi di osservazione, captazioni, rapporti diretti con i vertici dell'associazione e condotte di custodia e distribuzione della droga) che, valutati nel complesso, giustificano la misura cautelare in carcere. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la considerazione del Tribunale circa l'intensità dei rapporti dell'indagato con i coindagati e i precedenti specifici dell'indagato, e ha escluso che il tempo intercorso abbia reso insufficiente la motivazione sulla attualità del pericolo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.p.r. 309/1990 art. 74
Norma relativa al traffico di stupefacenti; la Corte osserva che la gravità del fatto ai sensi dell'art. 74 non comporta automaticamente la custodia in carcere e che la scelta della misura cautelare va motivata, ma ritiene comunque che nel caso specifico gli indizi raccolti giustificassero il carcere.
d.p.r. 309/1990 art. 73
Riferimento al reato di detenzione/traffico di stupefacenti in relazione agli ingenti quantitativi sequestrati; sfruttato nel quadro probatorio a supporto della gravità indiziaria.
codice penale art. 416-bis.1
Aggravante connessa all'agevolazione o al vincolo mafioso; richiamata per valutare il contesto associativo e l'aggravazione delle responsabilità contestate agli indagati citati.
codice di procedura penale art. 234
Norma che disciplina l'utilizzo di sentenze e provvedimenti di altro procedimento: la Corte ribadisce che una sentenza non definitiva può assumere rilievo ai fini cautelari entro limiti e sempre nel quadro di un giudizio complessivo sugli indizi, e che il semplice richiamo a detti provvedimenti non costituisce in sé il nucleo fondante della gravità indiziaria.
codice di procedura penale art. 275, comma 1-bis
Secondo la Corte, in caso di sentenza non definitiva il perimetro valutativo in sede cautelare è limitato alla verifica delle esigenze cautelari; ciò non impedisce però di considerare elementi desumibili dalla sentenza nella cornice di una valutazione complessiva.
codice di procedura penale art. 275, comma 3
Previsione sulla presunzione di pericolosità in caso di condanna non definitiva: la Corte rileva che il Tribunale non si è affidato a una presunzione ma ha valutato concretamente gli elementi relativi al pericolo di recidiva specifica.
codice di procedura penale art. 238
Richiamata dalla Corte per distinguere l'uso dei verbali di prova di altro procedimento (diversa rilevanza rispetto all'art. 234); la Corte sottolinea che l'estraneità del difensore a quel procedimento non rileva automaticamente in sede cautelare.
codice di procedura penale art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese per ricorso cassazione rigettato: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 611 (modificato), d.lgs. 10.10.2022 n.150 e art. 127 c.p.p.
Riferimenti procedurali relativi al trattamento e al rito del ricorso; menzionati in relazione al procedimento di trattazione del ricorso e all'intervento del Pubblico Ministero.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiesto per gli adempimenti esecutivi successivi alla decisione; la Corte ordina gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma.
Massime di principio
- La pronuncia non definitiva di altro procedimento può assumere rilievo in sede cautelare, ma solo come elemento integrato nel quadro complessivo degli indizi e non come prova definitiva della responsabilità; il suo utilizzo deve essere valutato con attenzione e limitato alla verifica delle esigenze cautelari.
- Il ricorrente che contesta l'utilizzo di atti o sentenze di altri procedimenti deve indicare in modo specifico e motivato in quale punto e con quale incidenza tali elementi hanno determinato la decisione cautelare; censure generiche sono, di regola, inammissibili.
- La brevità temporale della rilevazione delle condotte non esclude di per sé la gravità indiziaria: può essere compensata da un'intensità delle relazioni investigative, prove di monitoraggio, captazioni, sequestri e precedenti personali che dimostrino un ruolo strutturato nell'associazione.
- Il tempo trascorso dai fatti richiede una motivazione più rigorosa da parte del giudice cautelare quando si ritiene sussistente l'attualità del pericolo, ma non impedisce automaticamente l'adozione di misure cautelari se sussistono elementi concreti che ne giustifichino la necessità.
- Quando si contesta la scelta della misura (es. carcere vs misure non detentive), è necessario fornire argomenti concreti per dimostrare l'eccessività o l'inadeguatezza della misura adottata rispetto agli elementi specifici posti a fondamento della decisione.
- Le decisioni cautelari possono legittimamente considerare provvedimenti cautelari e arresti di coindagati come elementi fattuali utili a definire il contesto criminale e la posizione dell'indagato, purché siano parte di una valutazione complessiva e motivata.
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