Sentenza del 18/06/2015 n. 818 - Comm. Trib. Prov. Campobasso
Processo tributario - Indicazione carente dei requisiti di identificazione del ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Interpretazione restrittiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava l’inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione della data e del luogo di nascita del ricorrente, requisiti previsti dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. L’amministrazione sosteneva che tale omissione integrasse una carenza assoluta dei requisiti identificativi del ricorrente ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.
La decisione
La contestazione di inammissibilità è stata respinta. L’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente e l’inammissibilità può essere dichiarata soltanto quando manchino o siano assolutamente incerti elementi fondamentali e sostanziali del ricorso. Nel caso concreto, la data e il luogo di nascita, pur non indicati espressamente, potevano essere ricavati agevolmente dal codice fiscale del ricorrente, che era stato riportato nell’atto. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto ammissibile.
Norme richiamate
Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Indicazioni relative all'identificazione del ricorrente, tra cui, per la persona fisica, la data e il luogo di nascita.
Le indicazioni identificative devono consentire di individuare con certezza il ricorrente, ma non è necessario un formalismo assoluto quando le informazioni mancanti siano ricavabili da altri elementi contenuti nell’atto.
Art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso è inammissibile qualora manchi o sia assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, salvo quelle relative al codice fiscale e all'elezione di domicilio o alla dichiarazione della residenza.
La sanzione dell’inammissibilità deve essere applicata in senso restrittivo e soltanto quando l’omissione riguardi elementi essenziali, determinando una reale e assoluta incertezza sull’identità del ricorrente o sul contenuto sostanziale del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le formalità relative all’identificazione del ricorrente non devono essere interpretate in modo meramente meccanico: l’inammissibilità è giustificata solo da carenze realmente essenziali.
- Un’omissione formale non comporta necessariamente l’inammissibilità se l’identità della parte può essere ricostruita con certezza attraverso altri dati presenti nel ricorso, come il codice fiscale.
- La sanzione dell’inammissibilità richiede un’incertezza assoluta e non una semplice irregolarità o incompletezza sanabile sul piano interpretativo.
- Quando l’atto consente all’amministrazione e al giudice di individuare senza ambiguità il ricorrente e di esercitare correttamente il contraddittorio, deve essere privilegiata una lettura sostanziale rispetto al formalismo.
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