Cassazione Penale, Sentenza n. 13729/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Pubblico Ministero mirava ad ottenere la cassazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. I motivi principali erano: (1) violazione dell'art. 648-ter.1 c.p., contestando che il Tribunale del Riesame avrebbe travalicato i limiti del sindacato sulla gravità indiziaria dell'autoriciclaggio e avrebbe erroneamente escluso i gravi indizi in relazione ai reati presupposti (falso in bilancio e dichiarazione infedele); (2) contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione circa l'insussistenza del reato di falso in bilancio, lamentando la mancata considerazione della documentazione contabile acquisita; (3) violazione di norme civilistiche (artt. 2424, 2435-bis, 2478-bis c.c.) cui si sarebbe dovuta attribuire rilevanza ai fini della configurabilita' del falso in bilancio; (4) sussistenza del pericolo di reiterazione, desunto da profitti illeciti, pluralita' imprenditoriale, patrimonio sproporzionato e pregressi procedimenti e misure di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (1) il primo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale del Riesame era legittimato a verificare la sussistenza della fattispecie presupposta (falso in bilancio) poiche' l'autoriciclaggio richiede l'esistenza di un profitto proveniente da reato; (2) il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti privi della necessaria specificita' e miravano a una non consentita rivalutazione del compendio indiziario: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse seguito un percorso argomentativo logico, completo e compatibile con le emergenze indiziarie, concludendo per l'insussistenza dell'attitudine ingannatoria dei bilanci; (3) il quarto motivo e' stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo venuti meno i presupposti dei precedenti motivi. Pertanto l'ordinanza impugnata e' stata confermata e il ricorso del Pubblico Ministero rigettato per inammissibilita'.
Norme richiamate
codice penale, art. 648-ter.1
La norma sull'autoriciclaggio richiede la presenza di gravi indizi anche in relazione al reato presupposto; il Riesame puo' e deve verificare la gravita' indiziaria del reato presupposto nel sindacare la misura cautelare
codice penale, artt. 648, 648-bis, 648-ter
Queste disposizioni, in quanto reati presupposto o connessi, implicano che la misura cautelare per reati contro il patrimonio vada fondata su gravi indizi anche del reato originario
codice civile, art. 2621 (falso in bilancio)
Per la configurabilita' del falso in bilancio e' necessaria l'attitudine ingannatoria dei documenti contabili verso i terzi; la Corte ha ritenuto che il Riesame abbia correttamente valutato l'idoneita' ingannatoria e escluso tale elemento sulla base di un percorso argomentativo plausibile
codice civile, artt. 2424, 2435-bis, 2478-bis
Norme civilistiche che disciplinano la redazione e la pubblicita' dei bilanci; la Corte ha ritenuto che l'eventuale mero rilievo di vizi formali o di scelta contabile non equivalga automaticamente a falso in bilancio senza dimostrare l'attitudine ingannatoria
Massime di principio
- Quando la misura cautelare riguarda un reato 'presupposto' (es. autoriciclaggio), il giudice del riesame e' legittimato a verificare la gravita' indiziaria anche del reato presupposto; non e' automatica la limitazione del sindacato a questioni meramente formali
- La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimita' sulla logicita' e coerenza della motivazione, ma non puo' rivedere nel merito il valore probatorio degli elementi indiziari; contestazioni che implicano una rivalutazione integrale delle prove sono, di regola, improprie in sede di legittimita'
- I motivi di ricorso devono essere specifici: censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti senza indicare in che cosa la motivazione impugnata sia incompatibile con gli atti comportano l'inammissibilita' o il rigetto
- Per il falso in bilancio non basta dimostrare vizi formali o scelte contabili opinabili; occorre provare l'attitudine ingannatoria dei documenti nei confronti dei terzi, preferibilmente con criteri oggettivi (es. capacita' di trarre in inganno un operatore economico medio)
- La prova del pericolo di reiterazione deve poggiare su elementi concreti, attuali e specifici: deduzioni meramente indiziarie o generiche sulla sproporzione patrimoniale non bastano se i presupposti di gravita' indiziaria sono stati esclusi
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