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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15564/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile in materia di stupefacenti. Ha dedotto vizio motivazionale e erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la detenzione della sostanza rinvenuta fosse destinata a uso esclusivamente personale e chiedendo, in via subordinata, la derubricazione del fatto nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, anche con riferimento all'eroina. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi ripetitivi di censure già disattese dal giudice di merito e non idonei a confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, ha richiamato gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale: opposizione alla perquisizione, tentativo di disfarsi dell'eroina gettandola nel water, rinvenimento di 160,2 grammi di eroina e 5,1 grammi di marijuana, elevato numero di dosi ricavabili, presenza di quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, dichiarazione di uso personale non documentata e precedenti specifici per traffico di stupefacenti. Tali elementi sono stati ritenuti compatibili con la destinazione a cessione a terzi e incompatibili con l'uso personale o con la lieve entità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse logicamente e giuridicamente corretta nel valorizzare, in modo complessivo, quantità, modalità di detenzione e ulteriori indici fattuali per escludere sia l'uso personale sia la fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo quando la condotta presenti minima offensività complessiva, valutata in base a qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; non basta il solo dato quantitativo e uno degli indici può risultare negativamente assorbente.

  • art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990

    Il superamento dei limiti tabellari non genera una presunzione automatica di destinazione a uso non personale, ma è un elemento indiziario da valutare unitamente agli altri parametri fattuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese segue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La detenzione di sostanze stupefacenti può essere ritenuta finalizzata alla cessione a terzi quando il giudice valorizzi globalmente quantità, modalità di confezionamento, strumenti per il frazionamento e ulteriori elementi oggettivi e soggettivi.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la destinazione della droga va accertata con valutazione globale di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, quando la condotta non sia immediatamente indicativa del consumo personale.
  • Il solo dato ponderale, anche se superiore ai limiti tabellari, non consente da solo di presumere lo spaccio o di escludere l'uso personale, ma può concorrere con altri indici a fondare la decisione.
  • La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 presuppone minima offensività complessiva; se un indice, per qualità/quantità o per le modalità dell'azione, risulta di segno marcatamente ostativo, gli altri elementi non possono ribaltare l'esito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che si limitino a ripetere deduzioni già esaminate e respinte in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
  • La presenza di strumenti di confezionamento, tentativi di occultamento o distruzione della sostanza e precedenti specifici sono elementi sintomatici della destinazione a cessione a terzi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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