Cassazione Penale, Sentenza n. 33386/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, contestando principalmente: 1) l'utilizzabilità in Italia delle conversazioni (messaggistica SKY ECC) trasmesse dall'autorità giudiziaria francese via Ordine Europeo di Indagine (OEI), sostenendo che tali dati fossero frutto di intercettazioni illegittime di flussi telematici antecedenti ai provvedimenti autorizzativi; 2) la non applicabilità del protocollo di cui all'art. 234‑bis c.p.p. e violazioni di diritti fondamentali (anche CEDU/ Carta UE); 3) vizi di identificazione dell'indagato con il PIN/nick "Tokyo" (criticando l'abbinamento PIN-IMEI e le geolocalizzazioni); 4) l'insussistenza della gravità indiziaria e dell'attualità/concretezza delle esigenze cautelari, nonché la violabilità della misura custodiale rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Suprema Corte (sezione competente) ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e utilizzabile la messaggistica trasmessa dall'autorità giudiziaria francese: quei dati erano "dati freddi" (messaggi già archiviati nel server) acquisiti tramite OEI e non captazioni in tempo reale tali da richiedere l'applicazione esclusiva delle norme sulle intercettazioni dinamiche; inoltre sussiste la presunzione di legittimità delle acquisizioni operate da Autorità di altro Stato membro UE salvo prova contraria, onere che il ricorrente non ha assolto. La Corte ha confermato l'applicabilità e l'interpretazione dell'art. 234‑bis c.p.p. e del d.lgs. di recepimento della direttiva 2014/41/UE in ordine alla cooperazione giudiziaria; ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame sull'identificazione del CUTRI' con il PIN e sulla sussistenza della gravità indiziaria; ha altresì ritenuto adeguata la misura cautelare rispetto alle esigenze di isolamento e al rischio di reiterazione, escludendo profili di manifesta illogicità o violazione di norme inderogabili.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale di riferimento per l'adozione/conferma della misura cautelare; richiamata quale titolo dell'ordinanza impugnata
art. 234‑bis cod. proc. pen.
riferimento normativo per l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla acquisizione via OEI di messaggi non pubblici conservati su server esteri quando vi sia il consenso del soggetto legittimo o quando i dati provengano da autorità estera che legittimamente ne dispone
Direttiva 2014/41/UE (Orderi europei di indagine)
principio del riconoscimento reciproco e della presunzione di conformità/legittimità delle acquisizioni compiute dallo Stato membro di esecuzione; possibilità di diniego solo per motivi specifici di incompatibilità con diritti fondamentali
d.lgs. 21 giugno 2017, n.108 (attuazione Direttiva 2014/41/UE)
norme di attuazione che disciplinano l'uso dell'OEI in Italia; la Procura ha agito secondo i poteri attribuiti (art.45 citato) per chiedere trasmissione di documentazione acquisita all'estero
art. 270 cod. proc. pen.
richiamato per l'utilizzabilità in Italia dei risultati di intercettazioni compiute in altro procedimento; la Corte sottolinea che l'acquisizione ex post dei risultati non richiede l'intervento del giudice quando compatibile
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
normativa sulle intercettazioni in tempo reale; la Corte distingue tali norme dall'acquisizione di dati memorizzati (dati "freddi"), escludendone l'automatica applicazione ai server acquisiti via OEI
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
disciplinano le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto assolti i criteri di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura
art. 6 TUE, Carta dei diritti fondamentali dell'UE, CEDU (art.6 CEDU richiamato)
richiamati come limiti sovranazionali alla cooperazione; la Corte osserva che la direttiva e l'OEI preservano tutele e mezzi di impugnazione e che la parte che invoca violazioni di diritti fondamentali deve fornire prove concrete
art. 706‑102‑1 codice di procedura penale francese
norma francese richiamata nei provvedimenti di Parigi per l'acquisizione dei dati conservati sui server; la Corte italiana ha considerato rilevante che un'autorità giudiziaria abbia acquisito i dati in forza di disposizioni interne
art. 45 d.lgs. 108/2017
consente richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni via strumenti europei; usato come base per l'iniziativa del PM italiano di ottenere dati già acquisiti in Francia
Massime di principio
- Prove digitali acquisite da autorità giudiziarie di altro Stato membro UE tramite OEI godono di presunzione di legittimità in Italia: l'operatore che ne contesta la compatibilità con l'ordinamento interno deve fornire elementi concreti e probatori per superare tale presunzione.
- Occorre distinguere tra 'flussi' dinamici intercettati in tempo reale (soggetti alle regole sulle intercettazioni) e 'dati freddi' già conservati su server: l'acquisizione ex post di messaggi archiviati è disciplinata in modo diverso e può essere acquisita via OEI/234‑bis.
- La verifica sulla legittimità delle modalità di acquisizione operate da uno Stato membro è limitata: il controllo italiano è circoscritto a conflitti con norme inderogabili o principi fondamentali; dubbi generici non sono sufficienti.
- In materia di identificazione mediante PIN/nickname e metadati (IMEI, tabulati, geolocalizzazioni) la valutazione spetta essenzialmente al giudice di merito; il sindacato in sede di legittimità è possibile solo per manifesta illogicità o vizi di diritto.
- Nelle impugnazioni di misure cautelari la Cassazione non riformula liberamente la valutazione probatoria: censure sulla motivazione sono ammesse solo se prospettano vizi logico‑giuridici tassativi; contestazioni di fatto richiedono prova della manifesta illogicità della motivazione.
- Se si invocano violazioni di diritti fondamentali connesse a prove acquisite all'estero, vanno indicate circostanze precise e documentate; la mera asserzione di intercettazioni massive o abuso non basta a decretare inutilizzabilità.
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