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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04614/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la statuizione di confisca del veicolo e la sospensione della patente nella misura minima edittale, deducendo l'inosservanza dell'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, perché il veicolo era intestato a persona estranea al reato e, in tale ipotesi, la norma non consentirebbe la confisca e imporrebbe il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia legittimazione a chiedere la restituzione o la riforma della confisca quando il bene appartiene a persona estranea al processo penale; ha inoltre censurato il carattere generico del motivo in ordine all'interesse del ricorrente e alla reale 'appartenenza' del veicolo, richiamando il principio secondo cui la nozione di appartenenza è basata sul dominio effettivo (possesso o detenzione non occasionale). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come applicato), motivando che non sussistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)

    comma 2 lett. c) e 2-sexies

    La nozione di "appartenenza" del veicolo non va intesa in senso meramente formale (proprietà o intestazione nei pubblici registri) ma come effettivo e concreto dominio sul bene (possesso o detenzione non occasionali). Se il veicolo appartiene a terzi non coinvolti, la confisca è illegittima e la disciplina prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria con effetti diversi (nella prassi si invoca il raddoppio), fermo restando che la verifica della 'appartenenza' è fattuale

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma applicata in sede di merito per l'accordo sulle pene (patteggiamento); la sentenza impugnata era frutto di applicazione di tale procedura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione quando non vi sia colpa grave, l'onere delle spese e la possibilità di irrogare una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00

  • Corte Cost. sent. n.186 del 2000

    Richiamata per escludere che l'inammissibilità derivi da colpa grave del ricorrente; utilizzata dalla Corte per motivare la misura delle spese e della somma a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorrente non ha legittimazione a impugnare la confisca di un bene di proprietà di un terzo estraneo al procedimento: la restituzione o la revoca della confisca spetta al proprietario/possedente effettivo che partecipi o agisca in giudizio
  • Ai fini della confisca ex art. 186 cod. strada la "appartenenza" del veicolo si valuta nella concreta disponibilità (possesso o detenzione non occasionale), non sulla base del solo nominativo di intestazione nei registri
  • Se si vuole contestare la confisca di un veicolo intestato a terzi, è necessario fornire elementi specifici e provanti l'effettiva titolarità o il possesso non occasionale; argomentazioni generiche sono inammissibili
  • Quando il veicolo risulta effettivamente appartenere a terzi estranei al reato, il giudice di merito non dovrebbe applicare la confisca ma valutare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma (nella giurisprudenza si indica il raddoppio della sanzione accessoria), salvo verifica fattuale della detenzione/possesso
  • In Cassazione è essenziale dimostrare interesse e legittimazione specifica; l'inammissibilità comporta, salvo colpa grave, condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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