Cassazione Penale, Sentenza n. 20067/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palmi del 25/07/2024 che aveva condannato Antonio Condò per il reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. 152/2006 con ammenda di €1.000,00. Nel ricorso venivano dedotte: (1) mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla validità delle analisi ambientali, con contestazione che i campioni fossero prelevati da un pozzetto interno di cui non è chiarita l'ubicazione (prima dell'ingresso nel depuratore o in uscita) e quindi possibile violazione dell'allegato 5 alla parte II del d.lgs. 152/2006; mancata indicazione della catena di custodia e della rilevanza del punto di prelievo; mancata adozione delle prescrizioni ex art. 318‑bis d.lgs. 152/2006 per consentire la regolarizzazione; (2) omessa risposta alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aver l'imputato proposto consapevolmente il mezzo di impugnazione non consentito. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'appello (strumento indicato dal ricorrente) non fosse esperibile nella fattispecie perché la sentenza impugnata aveva applicato solo la pena dell'ammenda prevista dall'art. 137 d.lgs. 152/2006 (pena alternativa con arresto o ammenda), rendendo la decisione inappellabile; la conversione dell'appello in ricorso per cassazione non ha potuto sanare la scelta consapevole di uno strumento improprio. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 137 d.lgs. 152/2006
Norma delittuosa impugnata: prevede pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. La Corte ha ritenuto che, avendo la sentenza applicato solo l'ammenda, la decisione fosse inappellabile; ciò ha reso inammissibile l'appello/ricorso presentato come appello.
allegato 5 alla parte II del d.lgs. 152/2006
Regole tecniche per i prelievi e le analisi ambientali; il ricorrente contestava il mancato rispetto (qualità e punto di prelievo non adeguatamente documentati), ma la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 318‑bis d.lgs. 152/2006
Prevede prescrizioni o interventi amministrativi finalizzati alla regolarizzazione delle situazioni illecite ambientali. Il ricorrente sosteneva che gli operanti avrebbero dovuto impartire tali prescrizioni prima di procedere a sanzioni penali; la questione non è stata valutata nel merito dalla Corte a seguito dell'inammissibilità.
art. 131‑bis c.p.
Istituisce l'istituto della particolare tenuità del fatto e l'assoluzione quando ne ricorrono i presupposti. Il ricorrente lamentava omessa valutazione di tale causa di estinzione/assoluzione, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per inammissibilità del ricorso.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Norma richiamata nella giurisprudenza sul tema della conversione dell'impugnazione; stabilisce principi interpretativi in caso di atto di impugnazione denominato in modo diverso dal mezzo effettivamente proponibile. La Corte distingue i casi in cui si può reinterpretare l'atto da quelli in cui il ricorrente ha consapevolmente utilizzato uno strumento inadatto, con conseguente inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Prevede gli effetti economici della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e possibilità di imporre somme a beneficio della Cassa delle ammende). La Corte ha applicato questa disposizione condannando il ricorrente al pagamento di €3.000,00.
decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
Consente la redazione della motivazione in forma semplificata; la Corte segnala che la motivazione è stata redatta in tale forma.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Citata in relazione al principio secondo cui, per l'irrogazione di sanzioni per inammissibilità, è valutabile se la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere il pagamento equitativo stabilito.
Massime di principio
- Se la norma incriminatrice prevede pene alternative (es. arresto o ammenda) e la sentenza applica solo la pena dell'ammenda, è possibile che la decisione sia inappellabile; prima di proporre appello va verificata l'impugnabilità della sentenza.
- La conversione di un atto di impugnazione (es. appello) in un diverso mezzo (es. ricorso per cassazione) non può sanare la scelta consapevole e formale di uno strumento di impugnazione non consentito: se dall'atto emerge chiaramente la volontà di usare un mezzo inammissibile, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
- Quando si impugnano accertamenti tecnici ambientali è fondamentale documentare la correttezza del prelievo (punto di campionamento, catena di custodia, conformità a regole tecniche come quelle dell'allegato 5 del d.lgs. 152/2006) e contestare specificamente tali vizi nel modo e nei termini processuali appropriati.
- Prima di contestare penalmente un illecito ambientale, va valutata l'eventuale possibilità di interventi amministrativi o prescrizioni (art. 318‑bis d.lgs. 152/2006) che possano consentire la regolarizzazione della situazione; la mancata valutazione di tali misure può essere rilevante nel merito.
- La richiesta di applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) deve essere espressamente formulata e il giudice è tenuto a valutare e motivare in ordine a tale richiesta; la mancata decisione su un punto così sollevato può costituire motivo di doglianza se il ricorso è ammissibile.
- In caso di dubbio sull'impugnabilità da utilizzare, è preferibile chiedere consulenza processuale preventiva: l'uso errato e consapevole dello strumento di impugnazione può portare a inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
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