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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 583/24 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202500946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e liquidato le somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero e le competenti articolazioni territoriali al pagamento delle somme relative agli anni scolastici per i quali il diritto era stato accertato, oltre a una quota delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e il giudicato era stato attestato dalla Cancelleria. La ricorrente ha lamentato il mancato pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli 120 giorni dall'investitura per completare l'esecuzione, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza divenuta definitiva nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
  • Quando il giudicato riconosce una prestazione pecuniaria e l'Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, detratte quelle eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il mancato adempimento del giudicato risulti accertato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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