Cassazione Penale, Sentenza n. 28894/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva revocato la semilibertà, denunciando un unico vizio ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale si era limitato a elencare le segnalazioni senza valutare se esse fossero idonee a rendere incompatibile la prosecuzione della misura alternativa, invocando un presunto automatismo. Le due segnalazioni riguardavano: a) la mancata apposizione del visto di arrivo presso la caserma dei Carabinieri il 24/12/2024 durante una licenza; b) l'ingiustificata assenza dal luogo di lavoro il 12/12/2024. Il ricorrente ha giustificato tali eventi (ritenendo non necessaria l'apposizione del visto e dovendosi recare in farmacia per motivi di salute) e ha rilevato che il Consiglio di disciplina aveva irrogato solo l'ammonizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico, aspecifico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse motivato adeguatamente la revoca della semilibertà, valorizzando in particolare l'episodio del 12/12/2024, quando l'UEPE riscontrò l'assenza dal lavoro e la giustificazione fornita risultò poco credibile (scontrino privo di codice fiscale e nome della farmacia), segnalando comportamento volto a fuorviare gli organi di vigilanza. Anche la mancata apposizione del visto in licenza è stata considerata rilevante insieme all'altro episodio per dimostrare inaffidabilità e 'particolare furbizia'. La Corte ha inoltre richiamato il principio che la valutazione complessiva dei fatti spetta al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi motivazionali specifici, non dimostrati nel ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; va omessa la generalità del condannato in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
L'articolo è stato invocato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto però che la censura fosse generica e non specificamente dimostrata. In pratica, per contestare la motivazione del giudice di merito occorre una critica puntuale e circostanziata, non un generico dissenso.
Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019 (Ocoro), Rv. 277452
Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019 (Ocoro), Rv. 277452
Giurisprudenza richiamata dalla Corte che definisce il parametro per la revoca della semilibertà: rilevano le condotte che, per natura, modalità e oggetto, arrechino grave vulnus al rapporto fiduciario fra semilibero e organi del trattamento. Tali condotte possono legittimare la revoca della misura alternativa.
art. 52 d.lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice della privacy)
art. 52 d.lgs. 30/06/2003 n. 196
Norma che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento. La Corte ha disposto l'osservanza di tale obbligo.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una sanzione per l'irritualità dell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente a una somma alla Cassa delle ammende ritenendo infondate e irregolari le questioni dedotte.
Massime di principio
- Per la revoca della semilibertà rilevano condotte che incidano gravemente sul rapporto fiduciario: non conta solo l'infrazione formale, ma la natura, le modalità e l'oggetto del comportamento
- La valutazione della gravità dei fatti e dell'idoneità al trattamento è compito del giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se manca una motivazione specifica e circostanziata che dimostri vizi logico-giuridici
- Una giustificazione del detenuto valutata come poco credibile o artefatta può aggravare la valutazione disciplinare e giustificare la revoca della misura alternativa, anche se il procedimento disciplinare ha inflitto una sanzione lieve
- Chi impugna per vizio di motivazione secondo l'art. 606 cod. proc. pen. deve evidenziare punti concreti e contraddizioni specifiche nella motivazione del giudice, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità per genericità
- Impugnazioni ritenute irrituali o infondate possono comportare condanne al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle ammende
- In caso di pubblicazione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi personali in ottemperanza alla normativa sulla privacy
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28544/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28545/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28549/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →