Cassazione Penale, Sentenza n. 1220/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000: la difesa contestava l'applicazione dell'aggravante per "elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione fiscale", sostenendo che la condotta si fosse limitata all'indicazione di codici tributo su modelli F24 e non avesse formato un modello artificioso né concorso effettivo con i clienti; 2) difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e della pena base nel minimo edittale, nonché sull'ipotesi di non menzione; 3) censura della confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000: si lamentava motivazione apodittica e mancata prova dell'effettivo profitto personale, nonché richiesta di chiarimenti alle Sezioni Unite sulla ripartizione della confisca tra concorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, confermando i criteri di applicazione dell'art. 13-bis: è necessario il requisito soggettivo (qualifica di professionista/intermediario) e l'elemento oggettivo (elaborazione/commercializzazione di modelli ripetuti e seriali). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato in parte: la Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sulla distribuzione della confisca per equivalente tra concorrenti e la pronuncia delle Sezioni Unite (informazione provvisoria: la confisca va limitata a quanto concretamente conseguito da ciascun concorrente, con ripartizione in parti uguali solo se non è possibile individuare le quote). Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alle condotte relative all'anno d'imposta 2014 (capi 1 e 2) perché estinte per prescrizione; è stato disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per rideterminare il trattamento sanzionatorio sulle residue imputazioni e per riesaminare la confisca alla luce dei principi indicati dalle Sezioni Unite, considerandovi anche le condotte dichiarate prescritte. Il ricorso è rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000
Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metá se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale
La Corte richiede il doppio presupposto soggettivo (qualifica di consulente/professionista) e oggettivo (elaborazione/commercializzazione di modelli di evasione caratterizzati da serialità, ripetitività e capacità di replicazione). L'aggravante si applica quando il professionista è autore o consapevole artefice di un modello di evasione diffondibile a più utenti.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Rilevato come norma incriminatrice dell'omesso versamento tramite indebita compensazione di crediti inesistenti; per i reati tributari il profitto è identificato nel risparmio di spesa pari all'intero importo indebitamente portato in compensazione.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma in materia di confisca per equivalente applicata alla fattispecie tributaria: la Corte sottolinea la necessità di collegare la misura confiscata al profitto del reato e alla quota effettivamente riconducibile al singolo concorrente, salvo l'applicazione del criterio paritario quando la quota non sia determinabile.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla considerazione delle condotte dichiarate prescritte ai fini della confisca: il giudice del rinvio dovrà valutare anche le condotte prescritte secondo le previsioni procedurali sulla impugnazione e sugli effetti della declaratoria di prescrizione.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 13-bis richiede prova della qualifica professionale e della concreta elaborazione o commercializzazione di un "modello" di evasione: non basta l'uso isolato o sporadico di un codice tributo o la mera compilazione di F24.
- Per la confisca per equivalente in presenza di più concorrenti, dopo l'indirizzo delle Sezioni Unite, la misura deve essere riferita, se possibile, alla quota di profitto concretamente conseguita da ciascun concorrente; solo se tale quota non è individuabile si può procedere alla ripartizione in parti uguali.
- Nei giudizi di cassazione, se una condotta è sopravvenuta estinta per prescrizione, il relativo capo deve essere annullato senza rinvio e il giudice di rinvio deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio per le residue imputazioni.
- Quando si contesta la confisca in concorso, il giudice deve motivare la quantificazione della quota attribuita a ciascun concorrente e consentire il confronto probatorio tra le parti; motivazioni apodittiche sono censurabili.
- Sul trattamento sanzionatorio, la mancanza di adeguato confronto con le richieste difensive (es. minima edittale, prevalenza delle attenuanti, non menzione) può essere superata dal giudice di rinvio che ridetermina la pena tenendo conto delle circostanze personali e processuali accertate.
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