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Ordinanza

Ordinanza n. 1442/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, della quale è chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro. Il giudice rileva tuttavia che la copia della sentenza depositata è priva dei riferimenti identificativi necessari — numero della sentenza, data di pubblicazione e numero di registro generale — per individuare con certezza il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda di ottemperanza.

La decisione

Il TAR, rilevata l'insufficienza della documentazione prodotta, dispone un incombente istruttorio a carico della ricorrente, onerandola di depositare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il titolo giudiziale completo dei riferimenti identificativi. Avverte che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., la mancata ottemperanza all'incombente potrà consentire al Collegio di trarre argomenti di prova. La decisione sulla domanda di ottemperanza non viene ancora assunta e l'ulteriore trattazione è rinviata all'udienza camerale del 29 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata produzione del titolo completo potrà consentire al Collegio di trarre argomenti di prova ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che invoca un giudicato deve depositare il titolo giudiziale in una forma completa dei riferimenti necessari a identificarlo con certezza, inclusi numero della sentenza, data di pubblicazione e numero di registro generale, quando tali dati siano necessari per individuare il comando giudiziale da eseguire.
  • Quando la documentazione prodotta a sostegno della domanda di ottemperanza non consente di identificare con certezza il titolo giudiziale, il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando alla parte un termine perentorio per integrare la documentazione.
  • La mancata ottemperanza a un ordine istruttorio relativo alla produzione del titolo giudiziale può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64 c.p.a. come elemento dal quale trarre argomenti di prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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