Sentenza n. 12753/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento n. 20240078968 del 27/11/2024del Consolato d’Italia a Istanbul.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone anche la sospensione cautelare. In sede cautelare, il TAR aveva ordinato all’autorità diplomatico-consolare di riesaminare il diniego in contraddittorio con l’interessato, mediante colloquio da verbalizzare, allo scopo di accertare la sussistenza del requisito economico previsto dalla normativa vigente. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’amministrazione ha nuovamente respinto l’istanza il 10 marzo 2025. Il ricorrente, dopo avere manifestato l’intenzione di non proseguire il giudizio, non ha impugnato il nuovo provvedimento nei termini e non ha depositato ulteriori scritti difensivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84 c.p.a. La dichiarazione con cui il ricorrente ha manifestato di non voler proseguire la causa costituisce un atto univoco dal quale desumere il venir meno dell’interesse alla decisione. Inoltre, la mancata tempestiva impugnazione del nuovo diniego adottato in esecuzione del remand cautelare determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario, avente a oggetto un provvedimento ormai privo di efficacia. Il giudice non ha quindi esaminato il merito dell’impugnazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giuste ragioni.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse da atti univoci e dal comportamento processuale delle parti, anche senza le formalità previste dai commi precedenti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare concessa nel giudizio, nell’ambito della quale il TAR aveva ordinato il riesame del diniego.
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011
È richiamato quale base normativa del colloquio con l’interessato disposto nel riesame cautelare del requisito economico.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve sussistere ininterrottamente dalla proposizione del ricorso fino alla decisione; il suo sopravvenuto venir meno impedisce l’esame del merito e comporta l’improcedibilità del ricorso.
- La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta in modo univoco di non voler proseguire il giudizio può essere valutata dal giudice, anche in assenza delle formalità della rinuncia, come prova della sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando, in esecuzione di un remand giudiziale, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento e il ricorrente non lo impugna tempestivamente, il ricorso originario può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualora l’atto impugnato sia ormai privo di efficacia.
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