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Sentenza

Sentenza n. 4456/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - della Determinazione D337-00238 del 14 dicembre 2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento (doc. 15 - determinazione n. 337-00238 del 14.12.2022) unitamente al relativo Allegati A (doc. 16 - All. A alla determinazione 337-00238/2022); - della nota prot. n. 769504 del 10.11.2022 di comunicazione di avvio del procedimento; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della Deliberazione n. 499 del 16.09.2019 del Direttore generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25 novembre 2025: della Determinazione n. 9538-2025 - unitamente al relativo Allegato A) - del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.

Giustizia amministrativa202302170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul superamento del tetto di spesa e sul ripiano del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché provvedimenti regionali applicativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il sistema di payback sui dispositivi medici relativo alle annualità 2015-2018, contestando i decreti ministeriali, gli accordi Stato-Regioni, le circolari ministeriali e i successivi provvedimenti regionali di quantificazione e recupero. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale e l'incompatibilità con i principi euro-unitari del meccanismo, lamentando in particolare violazione della riserva di legge, del principio di irretroattività, del legittimo affidamento, dei principi di proporzionalità, trasparenza e concorrenza, nonché l'alterazione dell'equilibrio economico delle forniture pubbliche. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all'utilizzo dei dati dei modelli CE, alla mancata distinzione tra costi di beni e servizi accessori e al computo del fatturato al lordo dell'IVA. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori atti regionali concernenti la riduzione al 25% del payback e la relativa quantificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, richiamando, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., precedenti della stessa Sezione sul payback relativo agli anni 2015-2018. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali e quelle fondate sui principi dell'Unione europea, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge, dell'irretroattività e dell'affidamento. Il tetto di spesa nazionale del 4,4% era noto dal 2014 e il meccanismo essenziale era conoscibile sin dal 2015; gli interventi successivi avrebbero reso operative procedure già previste, senza introdurre un onere imprevedibile. Sono state respinte anche le censure in materia di contratti pubblici e concorrenza, poiché il payback opera esternamente sui rapporti contrattuali e sulla sfera patrimoniale complessiva delle imprese, senza modificare i contratti o gli esiti delle gare. Non è stata dimostrata la non remuneratività delle offerte né una compressione tale da azzerare i margini di utile, sicché è stato escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il TAR ha ritenuto legittimi i criteri ministeriali basati sui dati contabili dei modelli CE e sul fatturato al lordo dell'IVA, precisando che la corretta contabilizzazione dei servizi accessori grava sulle imprese. Quanto ai provvedimenti regionali applicativi, il giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: tali atti svolgono attività vincolata e tecnico-contabile, consistente nel recepimento dei dati e in operazioni matematiche, dando luogo a un rapporto obbligatorio patrimoniale relativo a diritti soggettivi. La controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disciplina del tetto di spesa e del ripiano degli scostamenti costituisce la base normativa del meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità considerate.

  • art. 18 d.l. 115/2022

    È richiamato quale base per l'adozione delle linee guida ministeriali propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di motivare la decisione mediante richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 23 Cost.

    La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti, oggetto, misura e procedura del contributo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, escludendo violazioni della riserva di legge, dell'irretroattività e dell'affidamento.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali quando la disciplina legislativa individua i soggetti obbligati, l'oggetto, la misura e la procedura del contributo e realizza un ragionevole bilanciamento tra tutela della salute e sostenibilità della spesa sanitaria.
  • Non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento l'applicazione del payback a periodi anteriori all'adozione degli atti attuativi, quando il tetto di spesa e l'obbligo di ripiano in caso di sforamento erano già conoscibili dagli operatori e gli atti successivi si limitano a rendere operative procedure già previste.
  • Il payback opera esternamente ai singoli contratti pubblici e non ne modifica il contenuto né l'esito delle gare; la sua incidenza patrimoniale complessiva sull'impresa non dimostra, di per sé, una violazione della concorrenza o l'illegittimità delle offerte, occorrendo la prova di una concreta e significativa compressione della remuneratività.
  • I criteri ministeriali di quantificazione dello scostamento possono legittimamente fondarsi su dati contabili uniformi, compresi quelli dei modelli CE e il fatturato al lordo dell'IVA, purché coerenti con il costo effettivamente sostenuto dal Servizio sanitario nazionale; la corretta contabilizzazione dei costi dei servizi accessori grava sull'impresa.
  • La determinazione regionale degli importi di payback, quando consiste nel recepimento di dati contabili e in operazioni matematiche predeterminate dalla legge e dagli atti ministeriali, costituisce attività vincolata e tecnico-contabile, riferita a un rapporto obbligatorio patrimoniale e a diritti soggettivi; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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