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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto -OMISSIS- protocollo -OMISSIS- del 4 novembre 2025 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori notificato in data 10 novembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, per qualsiasi ufficio della sede di Bari; - di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quello sopra impugnato ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 ad essere assegnato temporaneamente presso la Questura di Bari.

Giustizia amministrativa202600016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso un ufficio della sede di Bari ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale dell’istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di Bari e ha chiesto l’accertamento del diritto all’assegnazione ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, previa sospensione cautelare. Ha dedotto censure avverso il diniego, contestando in particolare la mancata considerazione delle sopravvenute condizioni di salute della moglie e delle conseguenti ricadute sull’organizzazione familiare. Tali circostanze erano state rappresentate all’Amministrazione mediante osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, come richiamato nel provvedimento.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni juris, poiché la motivazione del diniego non aveva preso in considerazione le sopravvenute condizioni di salute della moglie del ricorrente e le loro ricadute sull’organizzazione familiare, nonostante fossero state dedotte nelle osservazioni procedimentali. Ha quindi accolto l’istanza cautelare, sospendendo il diniego ai fini del riesame e disponendo il trattenimento in servizio del ricorrente nella sede assegnata, nei sensi indicati in motivazione. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001

    La disposizione è posta a fondamento dell’istanza di assegnazione temporanea e della domanda di accertamento del ricorrente; il diniego è stato sospeso ai fini del riesame.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Le osservazioni procedimentali costituiscono la sede nella quale erano state rappresentate le sopravvenute condizioni di salute della moglie; l’omessa considerazione di tali elementi ha evidenziato il fumus del ricorso.

  • art. 7 d.P.R. n. 254/1999

    È stato richiamato quale fondamento del trattenimento in servizio nella sede assegnata durante il riesame del diniego.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale accolta dal TAR.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a una richiesta di assegnazione temporanea per esigenze familiari, l’Amministrazione deve esaminare e motivare specificamente anche le circostanze sopravvenute rappresentate dall’interessato nelle osservazioni procedimentali, incluse le condizioni di salute di un familiare e le relative ricadute sull’organizzazione familiare.
  • L’omessa considerazione di elementi sopravvenuti rilevanti, tempestivamente sottoposti all’Amministrazione nel procedimento, integra un profilo idoneo a fondare il fumus boni juris della domanda cautelare contro il diniego.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere il diniego non per riconoscere definitivamente il diritto sostanziale, ma per imporre il riesame dell’istanza alla luce degli elementi non valutati, adottando contestualmente una misura interinale di trattenimento in servizio nella sede assegnata quando ciò sia funzionale all’effettività della tutela.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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