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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09875/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso ha censurato esclusivamente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di specificità, perché non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito; ha inoltre ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse logica e immune da vizi censurabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non la interpreta nel merito, ma la richiama come titolo del fatto contestato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata implicitamente attraverso la censura sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la relativa valutazione di merito deve essere specificamente censurata e non può essere genericamente contestata in cassazione.

  • art. 591 c.p.p.

    Base implicita della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi con i passaggi argomentativi specificamente posti a fondamento della decisione.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una contestazione puntuale della motivazione di merito; non è sufficiente prospettare in modo apodittico l'opportunità di una riduzione di pena.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, quando sorretti da motivazione logica e non manifestamente illogica, non sono rivalutabili in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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