Cassazione Penale, Ordinanza n. 09875/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso ha censurato esclusivamente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di specificità, perché non si confrontava con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito; ha inoltre ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse logica e immune da vizi censurabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non la interpreta nel merito, ma la richiama come titolo del fatto contestato.
art. 62-bis c.p.
Richiamata implicitamente attraverso la censura sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la relativa valutazione di merito deve essere specificamente censurata e non può essere genericamente contestata in cassazione.
art. 591 c.p.p.
Base implicita della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del motivo di ricorso.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi con i passaggi argomentativi specificamente posti a fondamento della decisione.
- La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede una contestazione puntuale della motivazione di merito; non è sufficiente prospettare in modo apodittico l'opportunità di una riduzione di pena.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, quando sorretti da motivazione logica e non manifestamente illogica, non sono rivalutabili in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09826/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09829/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09832/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09837/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09838/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_penale · 11 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09842/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →