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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3389/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione deduce la carenza motivazionale della sentenza d'appello nella parte in cui non ha esaminato né confutato le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da Burzillà Alex (sommarie informazioni), le quali avrebbero prospettato che terze persone (almeno Burzillà) avevano già prestato soccorso al ciclista e che l'imputato, dopo un primo intervento, si era allontanato temporaneamente per spostare il veicolo solo per riconsegnarlo alla ditta, tornando poi sul luogo. La difesa sosteneva che la Corte di merito ha valutato come decisivo il filmato delle telecamere senza spiegare perché le sommarie informazioni fossero irrilevanti o inattendibili, laddove la compresenza delle due prove imponeva un'analisi congiunta della dinamica, dei tempi e della credibilità del teste.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) (omessa prestazione di assistenza ai sensi dell'art. 189 C.d.S.) per vizio di motivazione, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito deve trattare e motivare espressamente la valutazione delle prove rilevanti e spiegare perché abbia ritenuto una prova prevalente sull'altra; nel caso concreto la sentenza d'appello non ha dato conto delle ragioni per non tener conto delle sommarie informazioni utili alla tesi difensiva.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    art. 589-bis, comma primo, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al capo A) (omicidio stradale o lesioni gravi in contesto di circolazione); nella sentenza di Cassazione tale capo non è stato oggetto di annullamento e rimane distinto dal profilo relativo all'omessa assistenza.

  • art. 189 Codice della Strada

    art. 189, commi 6 e 7, C.d.S.

    Disciplina l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente con persone ferite; ai fini della punibilità è richiesto che l'agente conosca e voglia (ovvero abbia consapevolezza) la presenza di persone ferite e ometta di prestare l'assistenza necessaria. Nel caso di specie la determinazione della conoscenza della situazione da parte dell'imputato e l'effettiva assenza di soccorso sono questioni decisive da riesaminare.

  • artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen.

    art. 391-bis, 391-ter cod. proc. pen.

    Norme che regolano le sommarie informazioni rese dalla parte e l'uso delle dichiarazioni nelle indagini difensive; la Corte evidenzia che tali dichiarazioni, se rilevanti, devono essere valutate e, se disattese, il giudice deve motivare le ragioni della disattenzione o dell'inattendibilità.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dalla difesa (mancanza o carenza di motivazione). La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il vizio, applicando il principio che la motivazione deve contenere i passaggi logici minimi e la risposta alle istanze pertinenti avanzate dalle parti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nella parte descrittiva per distinguere la mancanza di motivazione come vizio sostanziale da meri difetti grafici o formali della sentenza: la Corte sottolinea che qui il difetto è sostanziale, non meramente formale.

Massime di principio

  • Quando vi sono filmati e dichiarazioni testimoniali che possono fornire ricostruzioni differenti o complementari, il giudice deve valutarle congiuntamente e motivare esplicitamente le ragioni per cui privilegia una prova rispetto all'altra.
  • Per il reato di omissione di soccorso ex art. 189 C.d.S. è necessario provare la consapevolezza dell'autore circa l'esistenza di persone ferite e l'omissione dell'assistenza; la presenza di terzi che prestano soccorso può escludere la rilevanza penale dell'allontanamento se dall'esame complessivo emerge che l'assistenza era stata già assicurata.
  • La mancata trattazione di un'argomentazione difensiva rilevante integra vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e può giustificare l'annullamento parziale della decisione e il rinvio.
  • Se l'imputato si allontana temporaneamente per ragioni che possono apparire giustificative (es. spostare un veicolo per sicurezza o per consegnarlo), il giudice deve accertare tempi, modalità e incidenza dell'allontanamento sul soccorso e sulle attività di accertamento, valutando anche la possibilità che il veicolo costituisca elemento probatorio.
  • In fase di rinvio il giudice dovrà esaminare cronologia precisa dei fatti (tempistiche di arrivo/abbandono, durata dell'assistenza prestata da terzi, ritorno dell'imputato), valutare l'attendibilità del teste e integrare l'istruttoria se necessario prima di confermare o escludere la responsabilità per omissione di soccorso.

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