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Ordinanza

Ordinanza n. 189/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della D.D. n. 10593 del 13 novembre 2024, comunicata alla ricorrente con nota dirigenziale prot. n. 614406.U del 26 novembre 2024, recante “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI RIVA IMPRESA RESTAURI SRL E VOX MEDIA SRL (RTI COSTITUENDO) NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MILTIPIANO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS”, e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o comunque connessi, e segnatamente: b) della nota 14 ottobre 2024, PG n. 524146.U, con la quale l’Amministrazione comunale ha invitato il costituendo RTI tra Riva Impresa Restauri Italia s.r.l. e Vox Media s.r.l. ad esercitare il diritto di prelazione accordato in suo favore dagli atti di indizione della procedura di gara e a ragguagliare l’offerta che ha conseguito il punteggio più alto presentata da Urban Vision S.p.A., e della nota del 5 novembre 2024, PG n. 564344.E, cui tramite la Società Riva Impresa Restauri Italia s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del RTI costituendo con Vox Media srl, ha inoltrato formale impegno a ragguagliare l’offerta migliorativa presentata da Urban Vision S.p.A., entrambe portate a conoscenza dell’odierna ricorrente in data 17 dicembre 2024, in evasione dell’istanza di accesso formulata l’antecedente 27 novembre 2024; c) dell’ “AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MILTIPIANO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano in data 29 settembre 2021, limitatamente alle clausole attributive di un diritto di prelazione a favore del costituendo RTI proponente; d) dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 722 del 19 giugno 2020, recante “Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante sponsorizzazione dell’intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici Meridionali e Settentrionali di Piazza Duomo, e sulle vie Mazzini e Mengoni, e riqualificazione dell’edificio multipiano di proprietà comunale di Via Gregorovius”, limitatamente alle disposizioni attributive di un diritto di prelazione in favore del costituendo RTI proponente (“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE”, e sub “RELAZIONE TECNICA”); nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Milano e il costituendo RTI aggiudicatario e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento in forma specifica, mediante affidamento e/o subentro e nel contratto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBAN VISION S.P.A. il 26\1\2026: per l’annullamento, previa sospensione quanto al ricorso introduttivo a) della D.D. n. 10593 del 13 novembre 2024 (doc. 23), comunicata alla ricorrente con nota dirigenziale prot. n. 614406.U del 26 novembre 2024 (doc. 24), recante “PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI RIVA IMPRESA RESTAURI SRL E VOX MEDIA SRL (RTI COSTITUENDO) NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MILTIPIANO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS”, e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o comunque connessi, e segnatamente: b) della nota 14 ottobre 2024, PG n. 524146.U, con la quale l’Amministrazione comunale ha invitato il costituendo RTI tra Riva Impresa Restauri Italia s.r.l. e Vox Media s.r.l. ad esercitare il diritto di prelazione accordato in suo favore dagli atti di indizione della procedura di gara e a ragguagliare l’offerta che ha conseguito il punteggio più alto presentata da Urban Vision S.p.A. (doc. 27), e della nota 5 novembre 2024, PG n. 564344.E, cui tramite la Società Riva Impresa Restauri Italia s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del RTI costituendo con Vox Media srl, ha inoltrato formale impegno a ragguagliare l’offerta migliorativa presentata da Urban Vision S.p.A. (doc. 28), entrambe portate a conoscenza dell’odierna ricorrente in data 17 dicembre 2024, in evasione dell’istanza di accesso formulata l’antecedente 27 novembre 2024 (docc. 25 e 26); c) dello “AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MILTIPIANO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano in data 29 settembre 2021, limitatamente alle clausole attributive di un diritto di prelazione a favore del costituendo RTI proponente (doc. 8, pag. 7); d) dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 722 del 19 giugno 2020, recante “Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante sponsorizzazione dell’intervento di restauro delle facciate e dei sottoportici Meridionali e Settentrionali di Piazza Duomo, e sulle vie Mazzini e Mengoni, e riqualificazione dell’edificio multipiano di proprietà comunale di Via Gregorovius”, limitatamente alle disposizioni attributive di un diritto di prelazione in favore del costituendo RTI proponente (doc. 2, sub “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE”, pag. 6, e sub “RELAZIONE TECNICA”, pag. 5); nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Milano e il costituendo RTI aggiudicatario e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento in forma specifica, mediante affidamento e/o subentro e nel contratto; quanto al presente atto di motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione della d.d. 23 dicembre 2025, n. 11989 (doc. 35), di cui è stata notizia alla ricorrente con comunicazione 23 dicembre 2025, prot. n. 673469.U notificata a mezzo PEC in data 24 dicembre (doc. 36), recante “AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLE SOCIETA RIVA IMPRESA RESTAURI ITALIA SRL - VOX MEDIA SRL (RTI COSTITUENDO) NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE E DEI SOTTOPORTICI MERIDIONALI E SETTENTRIONALI DI PIAZZA DUOMO, E SULLE VIE MAZZINI E MENGONI, E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO MULTIPIANO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GREGOROVIUS” nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Milano e il costituendo RTI aggiudicatario e per la condanna del Comune di Milano al risarcimento in forma specifica, mediante affidamento e/o subentro e nel contratto;

Giustizia amministrativa202403443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della procedura di sponsorizzazione a favore del costituendo RTI tra Riva Impresa Restauri Italia s.r.l. e Vox Media s.r.l., nonché gli atti della procedura contenenti il diritto di prelazione esercitato dal promotore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Urban Vision S.p.A. ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della procedura promossa dal Comune di Milano per la sponsorizzazione degli interventi di restauro delle facciate e dei sottoportici di Piazza Duomo e la riqualificazione di un edificio comunale, chiedendo anche l’annullamento delle clausole dell’avviso pubblico e della deliberazione di Giunta che attribuivano al promotore un diritto di prelazione. La prelazione ha consentito al costituendo RTI promotore di adeguare la propria offerta a quella inizialmente risultata migliore, presentata da Urban Vision. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche l’aggiudicazione definitiva del 23 dicembre 2025. La ricorrente ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità della clausola di prelazione per contrasto con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento e trasparenza nelle procedure competitive, chiedendo la sospensione cautelare degli atti, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e il risarcimento in forma specifica mediante affidamento o subentro. Il giudizio di merito era stato sospeso in attesa della definizione della causa pregiudiziale europea C-810/24 e di altro giudizio connesso. Nel frattempo, il Comune aveva avviato un procedimento di annullamento d’ufficio degli atti di gara ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando l’udienza pubblica di merito al 7 maggio 2026 e compensando integralmente le spese della fase cautelare. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha valorizzato la sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026 nella causa C-810/24, secondo cui l’art. 3, par. 1, della direttiva 2014/23/UE, in combinato disposto con l’art. 49 TFUE e con gli artt. 30 e 41 della direttiva, osta a una normativa nazionale che attribuisca al promotore di una procedura di finanza di progetto il diritto di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto. Tale meccanismo consente infatti al promotore di modificare l’offerta dopo aver conosciuto quella dei concorrenti, compromettendo la parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza e alterando l’esito della competizione. La pronuncia europea ha quindi consolidato l’elevata probabilità di fondatezza delle censure contro la clausola di prelazione applicata nella procedura. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto superate le precedenti valutazioni cautelari del Consiglio di Stato, che avevano dato prevalenza all’interesse pubblico all’immediato avvio dei lavori per il rischio di distacchi lapidei. Il decorso di oltre dieci mesi senza avvio dei lavori né incidenti, unitamente a una relazione tecnica aggiornata condivisa dal Collegio, ha escluso l’esistenza di un’urgenza immediata: il degrado è lento, cronico e progressivo, senza dissesti strutturali o pericolo imminente, mentre il rischio residuo è contenuto, localizzato e governabile con misure provvisionali e conservative. L’esecuzione integrale del contratto è stata pertanto ritenuta sproporzionata e non necessaria, potendo la sicurezza essere tutelata mediante protezioni anticaduta, consolidamenti locali, monitoraggi, interdizioni selettive e rimozioni puntuali. L’avvio dei lavori avrebbe inoltre consumato definitivamente l’oggetto contrattuale, causando un danno grave e irreparabile alla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso nel merito. L’avvio dell’autotutela comunale non ha reso superflua la cautela, poiché l’annullamento d’ufficio è discrezionale e il relativo esito non è certo; in assenza di un formale atto amministrativo di sospensione, l’aggiudicazione restava efficace ed eseguibile. La sospensione del giudizio di merito non impediva l’adozione della misura cautelare, essendo necessario adeguare la tutela al mutamento del quadro fattuale e giuridico.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo; ricorrendone fumus boni iuris e periculum in mora, il giudice può sospendere l’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base della precedente sospensione del processo di merito in ragione di una questione pregiudiziale.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato, in combinato con l’art. 79 c.p.a., quale fondamento della sospensione necessaria del giudizio di merito.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio costituisce elemento sintomatico della possibile illegittimità degli atti, ma non elimina la necessità della tutela cautelare, poiché l’esito dell’autotutela è discrezionale e non certo.

  • art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016

    La compatibilità con il diritto dell’Unione del diritto di prelazione attribuito al promotore è stata oggetto della questione pregiudiziale; la Corte di giustizia ha escluso la compatibilità del meccanismo che consente al promotore di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario iniziale.

  • art. 3, paragrafo 1, direttiva 2014/23/UE

    In combinato disposto con le altre norme europee richiamate, osta al riconoscimento di una prelazione che consenta al promotore di modificare l’offerta dopo aver conosciuto quella risultata migliore.

  • art. 49 TFUE

    La prelazione è stata qualificata dalla Corte di giustizia come restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento.

  • artt. 30 e 41 direttiva 2014/23/UE

    Sono stati interpretati dalla Corte di giustizia nel senso che il meccanismo di adeguamento postumo dell’offerta viola i principi di parità di trattamento e trasparenza.

Massime di principio

  • La sospensione del giudizio di merito per pregiudizialità non impedisce al giudice amministrativo di adottare o rinnovare misure cautelari quando sopravvengano circostanze fattuali o giuridiche idonee ad alterare il quadro posto a base delle precedenti valutazioni; la tutela cautelare deve adeguarsi dinamicamente per preservare l’effettività della decisione finale.
  • L’avvio di un procedimento di annullamento d’ufficio non rende di per sé superflua la tutela cautelare, poiché l’autotutela è discrezionale e il suo esito non è certo; in assenza di un formale atto amministrativo di sospensione, il provvedimento impugnato conserva efficacia ed è suscettibile di esecuzione.
  • È incompatibile con i principi europei di parità di trattamento e trasparenza una clausola che attribuisca al promotore di una procedura competitiva il diritto di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente individuato, consentendogli di conoscere l’offerta concorrente e di modificarvi successivamente la propria.
  • Quando l’urgenza posta a fondamento dell’esecuzione di un contratto pubblico risulti ridimensionata da fatti sopravvenuti e il rischio per l’interesse pubblico possa essere fronteggiato con misure provvisionali meno invasive, l’esecuzione integrale del contratto può risultare sproporzionata e non necessaria ai fini cautelari.
  • Ai fini del periculum in mora, l’imminente esecuzione di un contratto che comporti la definitiva consumazione dell’oggetto della prestazione può integrare un danno grave e irreparabile per il concorrente che contesti l’aggiudicazione, qualora l’eventuale accoglimento nel merito non possa più assicurargli una tutela effettiva.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelareAutotutela
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazioneAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

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