Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18259/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: i ricorrenti deducevano insufficiente e illogica motivazione ai sensi dell'art. 275 c.p.p. (mancata verifica del principio di proporzionalità e del "minor sacrificio necessario"), vizio di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (artt. 273, 274 c.p.p.), e eccessiva fiducia nelle dichiarazioni del collaboratore D'Arrigo senza adeguata valutazione della attendibilità (contestazione ex art. 192 c.p.p.); contestata anche la interpretazione delle intercettazioni ritenute non indicative di appartenenza stabile al clan.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale. Ha confermato che le intercettazioni e le dichiarazioni del collaboratore documentano un apporto continuativo e fiduciario del Caruso a favore del latitante Dato (fornitura di abitazioni, schede e telefoni, trasferimenti di denaro, mediazione con affiliati, riscossione di somme), idoneo a configurare partecipazione all'associazione mafiosa. Ha inoltre ritenuto non smentita la presunzione di esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (assenza di elementi che dimostrino il recesso o l'interruzione del vincolo associativo). Disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275 c.p.p.

    Applicata la disciplina sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha motivato la sussistenza della custodia in carcere sulla base della doppia presunzione del comma 3 e del mancato apporto di elementi che dimostrino il recesso dal sodalizio; richiamati i principi di proporzionalità e minor sacrificio, ma ritenuta rispettata la valutazione del giudice del riesame

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui integra la partecipazione a tipologia mafiosa anche il contributo continuativo e fiduciario che consente a un latitante di mantenere il comando (es. veicolazione di messaggi, fornitura di strumenti, riscossione di somme)

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata dalle difese in relazione alla valutazione degli elementi indizianti; la Corte ha ritenuto non sussistente violazione nella valutazione del Tribunale

  • art. 274 c.p.p.

    Norma richiamata dalle difese (sul giudizio degli indizi): la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata dalle difese con riferimento alla valutazione dell'attendibilità del collaboratore di giustizia; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato la specificità e la puntualità delle dichiarazioni del collaboratore e le abbia ritenute corroborative

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In questioni cautelari la Corte di legittimità non rivede le valutazioni probatorie di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria: le diverse interpretazioni dei fatti appartengono al merito.
  • Per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) l'attività continuativa, fiduciaria e di "veicolazione" di messaggi, risorse o direttive (anche per un latitante) può integrare partecipazione all'associazione.
  • Le intercettazioni che documentino atti concreti di supporto (fornitura di alloggi, telefoni non intercettabili, trasferimenti di denaro, riscossione di somme) hanno forte valore indiziario e possono giustificare la custodia cautelare se motivati congruamente.
  • Nelle ipotesi di mafie "storiche" o particolarmente radicate, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) è più difficile da superare: per superarla serve prova del recesso o elementi che rendano evidente l'interruzione del vincolo associativo.
  • La contestazione della attendibilità di un collaboratore richiede censure specifiche e possibilmente elementi che dimostrino contraddizioni o mancanza di riscontri: la sola doglianza generica non basta in sede di legittimità.
  • Il principio di proporzionalità e il ricorso alla misura cautelare come "extrema ratio" restano parametri di riferimento, ma devono essere valutati alla luce della concreta gravità degli elementi indiziari emersi; se la motivazione del giudice del riesame li affronta adeguatamente, il sindacato in Cassazione è limitato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.