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Sentenza

Sentenza n. 1038/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1607/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.11.2024.

Giustizia amministrativa202600201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1607/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 1607/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. La sentenza di merito e l'oggetto delle statuizioni da eseguire non sono ulteriormente specificati nel testo. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempienza, su istanza delle ricorrenti, ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelegare l'incarico a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rimedio per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione da parte di un'amministrazione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, giustifica l'accoglimento del ricorso e l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione e all'istanza della parte vittoriosa, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • Nell'esecuzione di una pronuncia passata in giudicato devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, al fine di evitare duplicazioni nell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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