Ordinanza n. 2862/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- in forza del quale il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dott. -OMISSIS-, Direzione Generale del Personale, Divisione I, in data 20 novembre 2025, per mezzo della Casa Circondariale di Siracusa, notificava all'Ispettore -OMISSIS- il provvedimento di archiviazione “In esito all'istanza di assegnazione prodotta in data 15 ottobre 2025, dal dipendente in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, trasmessa da codesta Direzione, con nota n. 12421 del 24 ottobre 2025…”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di assegnazione ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
La controversia
Il dipendente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per il tramite della Casa circondariale di Siracusa, ha disposto l’archiviazione dell’istanza di assegnazione presentata il 15 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992. Dal testo dell’ordinanza non emergono ulteriori motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice non esamina il merito della controversia.
La decisione
Il TAR Lazio ha declinato la propria competenza a decidere il ricorso, ritenendo inderogabilmente competente il TAR Sicilia - Catania. Gli effetti diretti degli atti impugnati risultano infatti limitati alla circoscrizione territoriale di tale Tribunale, in relazione sia alla sede di servizio sia alla sede di destinazione del dipendente. Il ricorrente dovrà riassumere la causa davanti al TAR Sicilia - Catania entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate in ragione del carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale base normativa per la decisione sulla competenza.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Impone la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Costituisce il fondamento normativo dell’istanza di assegnazione presentata dal dipendente; il merito della relativa pretesa non è esaminato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute ai fini dell’oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando gli effetti diretti degli atti amministrativi impugnati sono territorialmente limitati alla circoscrizione di un diverso Tribunale amministrativo regionale, la competenza a decidere appartiene inderogabilmente a quest’ultimo, anche quando gli atti riguardano il rapporto di servizio di un dipendente pubblico e una sede di destinazione situata nella medesima circoscrizione.
- La declinatoria di incompetenza territoriale comporta l’onere per il ricorrente di riassumere la causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.; l’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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