Sentenza n. 1626/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva riconosciuto il beneficio economico annuale della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 220/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui, mediante la carta elettronica del docente, per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 26 settembre 2024 ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Grosseto, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, la carta del docente e gli importi relativi alle annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Per l’eventuale ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. In ragione del ritardo nell’adempimento, il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Grosseto per le annualità indicate.
art. 114 c.p.a.
penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, di imporre una penalità di mora per incentivare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.
dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e prosegue fino all’integrale pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
L’inutile decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni ha contribuito a fondare l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando dagli atti non risulti l’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per realizzare integralmente il comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un obbligo pecuniario risultante da un giudicato può giustificare la condanna a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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