Ordinanza n. 3899/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Del Bando con il quale EUR S.p.a. ha indetto la “procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art.71 del d.lgs. n.36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diretta alla stipula di un accordo quadro con quattro operatori economici ai sensi dell’art.59, comma 4, lett. a) d.lgs. n.36/2023 per l’affidamento dei servizi di catering per eventi corporate, fiere e congressi che si tengono presso le locations di proprietà di EUR s.p.a.”; - Del Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli altri atti della procedura nella parte in cui limitano la platea degli operatori economici partecipanti alla suddetta gara; - Della Determina di indizione della procedura, ancorché non pubblicata; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione delle società ricorrenti e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato e ulteriori atti di una procedura aperta europea per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi di catering
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato gli atti di una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di servizi di catering mediante accordo quadro con quattro operatori economici. Sono state censurate, nei limiti dell'interesse dedotto, alcune clausole della lex specialis ritenute lesive della platea dei partecipanti: il requisito del fatturato globale minimo, la determinazione del costo della manodopera, il requisito dell'avvenuta esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno dieci servizi analoghi, ciascuno di importo non inferiore a 200.000 euro, nonché l'articolazione della gara in un unico lotto. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto inammissibili, allo stato, le censure relative al fatturato globale minimo e alla determinazione del costo della manodopera, poiché le clausole non sembrano impedire ai ricorrenti di formulare un'offerta seria, consapevole ed economicamente sostenibile. Ha inoltre giudicato non manifestamente contraddittorie o irragionevoli le ulteriori clausole concernenti l'esecuzione di almeno dieci servizi analoghi di importo non inferiore a 200.000 euro ciascuno nell'ultimo decennio e la scelta di articolare la gara in un unico lotto. Non è stata adottata alcuna misura sospensiva. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 14 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris; il giudice ha escluso che sussistesse un sufficiente fumus e ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 71 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base normativa della procedura aperta di rilevanza europea.
art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base normativa per la stipula dell'accordo quadro con quattro operatori economici.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le censure contro clausole di gara relative al fatturato minimo e alla determinazione del costo della manodopera non giustificano la sospensione degli atti quando, in base a una valutazione sommaria, tali clausole non impediscano agli operatori di presentare un'offerta seria, consapevole ed economicamente sostenibile.
- La previsione nella lex specialis del requisito consistente nell'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di almeno dieci servizi analoghi di importo non inferiore a una determinata soglia non appare, in assenza di specifici elementi contrari, manifestamente contraddittoria o irragionevole.
- La scelta della stazione appaltante di articolare una procedura di gara in un unico lotto non è cautelarmente censurabile per contraddittorietà o irragionevolezza in mancanza di elementi concreti che dimostrino l'illegittimità della scelta.
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