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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33264/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e riproponevano questioni già adeguatamente valutate e respinte nei gradi di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Ancona aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per furto in abitazione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre profili: 1) violazione di legge per l'acquisizione dell'intera C.N.R., che sarebbe stata utilizzata ai fini della decisione; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione quanto alla qualificazione del luogo in cui era stato sottratto il borsello come 'privata dimora'; 3) contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla condotta successiva al reato, con conseguente errato giudizio sulle circostanze e sulla pena, ritenuta eccessiva. La Corte ha ritenuto i motivi generici e sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge che il fatto è stato qualificato come furto in abitazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche o a una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • La doglianza in punto di vizio di motivazione non può risolversi in una critica astratta o stereotipata, ma deve confrontarsi specificamente con la struttura argomentativa della decisione impugnata.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto e della determinazione della pena non è ammissibile in cassazione se non indica con precisione l'errore di diritto o il vizio logico effettivamente decisivo.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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