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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33228/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una ingiunzione di pagamento relativa a ICI per l’anno 2008, emessa in relazione a un presupposto avviso di accertamento. In primo grado era stata accolta l’impugnazione del contribuente, ritenendosi nulla la notifica dell’atto presupposto per mancato invio della raccomandata informativa; la Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione, reputando valida la notifica diretta a mezzo posta secondo la disciplina applicabile e ritenendo inammissibile l’eccezione di decadenza dal potere impositivo, perché avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando il presupposto avviso di accertamento ritualmente notificato. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul processo tributario e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il Comune in primo grado avesse difeso la notifica come eseguita ai sensi della L. n. 890/1982 e solo in appello avesse introdotto la diversa tesi della notifica diretta a mezzo servizio postale, con conseguente novità della deduzione; 2) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che nella specie era necessaria la raccomandata informativa e che non trovava applicazione la disciplina del regolamento postale sulla giacenza, con conseguente decadenza della pretesa tributaria; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché in giudizio non sarebbe stato prodotto alcun avviso di giacenza; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia su varie questioni, tra cui la novità delle difese dell’ente, l’inapplicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. in presenza di mancata effettiva conoscenza non colpevole e il difetto di motivazione dell’ingiunzione di pagamento, anche con riferimento all’asserita intestazione errata di un immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non nuova la difesa del Comune sulla notifica diretta a mezzo posta, poiché già in primo grado l’ente aveva richiamato la disciplina della L. n. 890/1982, art. 14, che consente la notifica diretta degli atti impositivi tramite servizio postale. Ha ribadito che, in tali ipotesi, la notifica segue il regime del servizio postale ordinario, senza necessità di relata dell’ufficiale giudiziario, e che l’atto recapitato all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell’art. 1335 c.c., salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Ha inoltre escluso la fondatezza del terzo motivo per la genericità della censura e per la mancanza di una compiuta indicazione dell’avviso di giacenza. Quanto alle doglianze di omessa pronuncia, ha ritenuto che il rigetto implicito derivasse dalla decisione sulla ritualità della notifica e che il profilo di motivazione dell’ingiunzione non potesse comunque incidere, essendo riferibile al diverso atto presupposto, reputato validamente notificato. Ha infine condannato il ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3

    richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti delle difese in primo grado e la pretesa novità delle deduzioni in appello

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla novità delle difese in appello

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l’utilizzo, da parte del giudice, di un avviso di giacenza non prodotto

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 8, 9, 14

    la Corte afferma che per la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi trova applicazione la disciplina del servizio postale ordinario e che non è necessaria la relata dell’ufficiale giudiziario; l’atto si presume conosciuto se pervenuto all’indirizzo del destinatario

  • art. 140 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa; la Corte esclude che trovi applicazione nella notifica diretta a mezzo posta ex art. 14 L. n. 890/1982

  • d.m. 1 ottobre 2008, art. 25

    richiamato dal ricorrente per contrastare l’applicazione del regolamento postale sui termini di giacenza; la Corte ritiene invece applicabile la disciplina postale ordinaria

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    richiamato nel ricorso; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sulla specialità e semplificazione della notifica diretta a mezzo posta in ambito riscossivo

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulle modalità di notifica e sulle garanzie del contribuente

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    richiamato quale base normativa della notifica diretta degli atti impositivi da parte degli enti impositori

  • art. 1335 c.c.

    la Corte afferma la presunzione di conoscenza dell’atto giunto all’indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione

  • art. 24 Cost.

    richiamato per affermare il diritto di difesa del resistente anche in presenza di costituzione tardiva, nei limiti delle preclusioni processuali

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1

    richiamato per affermare la possibilità di produrre documenti fino a venti giorni liberi prima della trattazione

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    richiamato per ricordare l’ammissibilità della produzione documentale nuova anche in appello, ratione temporis

  • art. 2969 c.c.

    richiamato in tema di rilevabilità d’ufficio delle decadenze maturate per il decorso di termini perentori in materia tributaria

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione al divieto di eccezioni nuove nel processo tributario

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    richiamato sia per il divieto di nuove eccezioni sia per l’ammissibilità dei motivi aggiunti nei limiti previsti dal deposito di documenti non conosciuti

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la conversione del vizio in motivo di gravame e per la formazione del giudicato interno sulle questioni processuali non impugnate

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per consentire alla Cassazione di decidere nel merito una questione omessa quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando l’ente impositore ha la facoltà di notificare direttamente i propri atti a mezzo del servizio postale, la notifica segue la disciplina del servizio postale ordinario e non richiede l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la redazione della relata tipica della notificazione eseguita tramite ufficiale.
  • L’atto impositivo spedito all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell’art. 1335 c.c.; per vincere la presunzione non basta allegare la mancata effettiva conoscenza, ma occorre provare l’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • Nel processo tributario, la parte resistente tardivamente costituita conserva il diritto di difendersi nei limiti delle preclusioni di legge; la tardività non comporta, di per sé, una sanzione generale di inammissibilità delle difese.
  • La deduzione generica dell’omessa notifica di un atto impositivo non consente di introdurre, in modo surrettizio, tutte le possibili invalidità del procedimento notificatorio: i vizi specifici devono essere allegati con precisione e nel rispetto delle preclusioni del processo tributario.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando la statuizione resa dal giudice di merito implica logicamente il rigetto della questione prospettata, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto e la Cassazione possa decidere direttamente nel merito.
  • Nel contenzioso tributario, la decadenza dall’azione o dal potere impositivo collegata al decorso di termini perentori può essere rilevata d’ufficio, ma resta soggetta alle regole del giudicato interno e alla necessità di impugnare tempestivamente la relativa statuizione processuale.
  • La doglianza sulla carenza di motivazione dell’atto consequenziale non può essere utilmente spesa se il vizio è riferito, in realtà, al presupposto accertamento, e quest’ultimo risulta ritualmente notificato e non validamente censurato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicatoBuona fede e correttezza

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