Ordinanza n. 132/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto datato 04/04/2025 e notificato in pari data, con cui il Sig. Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da lavoro stagionale presentata dal sig. Muhtarovski Akjif perché irricevibile e allo stesso non può essere rilasciato permesso ad altro titolo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/12/2025 : - del decreto datato 09/07/2025 con cui il Sig. Questore della Provincia di Grosseto ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per conversione da lavoro stagionale presentata dal sig. Muhtarovski Akjif perché irricevibile e allo stesso non può essere rilasciato permesso ad altro titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha deciso sulla legittimità dei decreti questorili. Ha rinviato la trattazione del ricorso e dei motivi aggiunti al fine di consentire il rispetto dei termini processuali previsti dall'art. 71 c.p.a., fissando la nuova udienza pubblica all'11 febbraio 2026. Non è adottata alcuna misura cautelare e non è pronunciata alcuna statuizione sulle spese.
Atto impugnato: dinieghi del Questore della Provincia di Grosseto sulle domande di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, mediante conversione da lavoro stagionale, con esclusione del rilascio di un permesso ad altro titolo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Grosseto del 4 aprile 2025, notificato nella stessa data, con cui è stata respinta perché irricevibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato mediante conversione da lavoro stagionale, stabilendo altresì che non potesse essergli rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 3 dicembre 2025, il ricorrente ha impugnato anche un successivo decreto del 9 luglio 2025 avente analogo contenuto. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità articolati nel ricorso introduttivo o nei motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 71 c.p.a.
termini processuali di cui agli artt. 71 c.p.a.
Il rispetto dei termini processuali ha reso necessario il rinvio della trattazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Quando siano stati proposti motivi aggiunti in prossimità dell'udienza, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione per garantire il rispetto dei termini processuali previsti dall'art. 71 c.p.a.
Come è indicizzato
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