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Ordinanza

Ordinanza n. 218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05125/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, n. 05125/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio indicata in epigrafe. Il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente, ai fini della definizione dell'appello cautelare, acquisire informazioni aggiornate sia sullo stato del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale a favore dell'interessato, sia sullo stato del procedimento diretto al reperimento di una sistemazione alloggiativa per il medesimo. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici dedotti nell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello cautelare, ma ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, cui sono stati richiesti circostanziati chiarimenti sui due procedimenti indicati. Ha assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la trasmissione degli elementi richiesti e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 31 marzo 2026 per il prosieguo. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando la decisione dipende da circostanze fattuali aggiornate e determinanti, il Consiglio di Stato può disporre specifici incombenti istruttori nei confronti dell'amministrazione, assegnando un termine per la trasmissione di chiarimenti circostanziati e rinviando la causa per il prosieguo.
  • La valutazione cautelare relativa alla posizione di un richiedente protezione internazionale può richiedere l'acquisizione di informazioni sia sullo stato della procedura di protezione sia sulle concrete condizioni alloggiative dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareProtezione internazionale e specialeIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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