Ordinanza n. 382/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato irricevibile o improcedibile una SCIA per il trasferimento della sede con ampliamento dell’attività e ha inibito l’esercizio delle attività di tipo A e B
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale adottato con nota del 14 maggio 2026, con cui l’amministrazione ha dichiarato l’irricevibilità o improcedibilità della SCIA presentata per trasferire l’attività in nuovi locali e ampliarla a una nuova categoria. È stata inoltre contestata, ove occorrente, la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 18 aprile 2025, nella lettura fatta propria dal Comune, secondo cui essa osterebbe ai trasferimenti di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del centro storico. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che la precedente ordinanza cautelare aveva disposto un’interlocuzione tra le parti per consentire la produzione di atti relativi al trasferimento dell’attività e all’estensione della stessa a una nuova categoria, compatibili con le funzionalità del portale comunale.
La decisione
Il TAR, richiamata la precedente ordinanza cautelare n. 362 dell’11 giugno 2026, ha rilevato che le parti hanno documentato la pendenza di un’interlocuzione diretta a consentire gli adempimenti richiesti dal giudice. Ha quindi ritenuto opportuno mantenere interinalmente sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui esso inibiva l’esercizio delle attività di tipo A e B. La domanda cautelare è stata pertanto accolta nei limiti indicati in motivazione. È stata fissata per il 24 luglio 2026 la camera di consiglio per l’ulteriore trattazione della domanda cautelare. L’ordinanza deve essere eseguita dall’amministrazione.
Norme richiamate
art. 5 l. 287/1991
attività di tipo “A” e “B”
La sospensione cautelare è riferita all’inibizione dell’esercizio delle attività di somministrazione riconducibili alle tipologie A e B.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare e dell’adozione della misura interinale.
Massime di principio
- Quando, nel corso della fase cautelare, l’amministrazione e il privato avviano un’interlocuzione documentata per regolarizzare o integrare gli adempimenti necessari alla definizione della pratica amministrativa, il giudice può mantenere interinalmente sospesa l’efficacia dell’atto impugnato sino all’ulteriore trattazione della domanda cautelare.
- La sospensione cautelare può essere limitata alla sola parte del provvedimento amministrativo che produce l’inibizione immediata dell’attività, lasciando impregiudicata la prosecuzione dell’interlocuzione procedimentale e la successiva valutazione della controversia.
- In presenza di adempimenti amministrativi condizionati dalle funzionalità del portale utilizzato dall’amministrazione, il giudice può ordinare o favorire un’interlocuzione tra amministrazione e privato per consentire la produzione degli atti in una forma compatibile con il sistema informatico, evitando che un ostacolo meramente operativo determini l’inibizione dell’attività nelle more del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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