Sentenza n. 529/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva: 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18 ore di sostegno nonostante la necessità di 27 ore settimanali come stabilito nel GLO del 13/11/2025; 2) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 27 necessarie in relazione alla disabilità; 3) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l' anno 2025/2026 per 27 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 27 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e atti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, anziché delle 27 ore ritenute necessarie
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI nella parte in cui attribuiva alla minore, riconosciuta in situazione di disabilità grave, soltanto 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'accertamento del diritto alla copertura integrale delle 27 ore curriculari. Il PEI giustificava la frequenza limitata a 18 ore con la difficoltà della minore, dopo quattro ore, di superare la frustrazione della permanenza a scuola e di consumare il pasto. Tuttavia, lo stesso documento riconosceva la necessità di un supporto continuativo; inoltre, il verbale del GLO attestava la complessità del funzionamento, il basso livello di sviluppo cognitivo, la necessità di una progettazione didattica altamente individualizzata e la richiesta di incrementare il sostegno a 27 ore (18+9). Sono stati dedotti, in sostanza, la violazione della disciplina sul diritto all'inclusione scolastica e sul sostegno agli alunni con disabilità, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione del PEI rispetto alle risultanze dello stesso documento e del GLO.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il PEI presenta una motivazione intrinsecamente illogica e contraddittoria: pur riconoscendo la necessità di un sostegno continuativo e la necessità di copertura dell'intero orario scolastico, attribuisce soltanto 18 ore. Il Collegio ha affermato che il diritto al sostegno scolastico, quale strumento di attuazione del diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione, non può essere negato o ridotto per carenze organizzative, di organico o finanziarie. Nel caso concreto, la documentazione del GLO e il PEI giustificavano la copertura integrale delle 27 ore curriculari. È stato quindi accertato il diritto della minore a fruire del sostegno secondo quanto stabilito dal GLO, con annullamento del PEI nella parte lesiva e condanna dell'amministrazione all'attribuzione delle ore necessarie. L'amministrazione deve eseguire la sentenza entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione; in caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale del personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari. Le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
La disposizione collega la condizione di disabilità al diritto alle prestazioni e ai sostegni necessari; nella versione modificata, distingue il sostegno ordinario dal sostegno intensivo e riconosce priorità agli interventi pubblici quando sia necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Costituiscono la base normativa del diritto all'inclusione scolastica e alle misure di sostegno, incluso il personale docente specializzato.
art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024
sono «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno.
Il sostegno è graduato in relazione alla frequenza, durata e continuità necessarie per assicurare inclusione e partecipazione.
art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017
Il PEI è elaborato e approvato dal GLO e deve esplicitare le modalità del sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore, in rapporto agli obiettivi individualizzati e ai bisogni dell'alunno.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di impartire le misure necessarie ad assicurare l'effettività della tutela, imponendo all'amministrazione gli adempimenti necessari e predisponendo, in caso di inerzia, un meccanismo commissariale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di disabilità grave, secondo la ricostruzione del giudice, giustifica il sostegno intensivo e la priorità degli interventi pubblici.
art. 81 Cost.
L'obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore e non può essere opposto dal giudice per negare la tutela di diritti incomprimibili.
Massime di principio
- Il diritto dell'alunno con disabilità al sostegno scolastico necessario per l'effettiva inclusione e per la frequenza scolastica è un diritto costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato; carenze di organico, organizzative o finanziarie non possono giustificarne la compressione.
- Il PEI deve essere coerente con l'accertamento della disabilità, con i bisogni individuali dell'alunno e con le risultanze del GLO; è illegittimo quando riconosce la necessità di un sostegno continuativo o della copertura integrale dell'orario scolastico e, contraddittoriamente, assegna un numero inferiore di ore senza adeguata giustificazione.
- La proposta del numero di ore di sostegno deve riferirsi esclusivamente alle esigenze dell'alunno titolare del PEI, essere coerente con gli obiettivi della progettazione individualizzata e indicare le ragioni concrete per cui le risorse richieste sono necessarie e adeguate.
- Quando il PEI e il verbale del GLO attestano la necessità di sostegno per l'intero orario scolastico, l'amministrazione deve assicurare la copertura delle ore curriculari necessarie, anche mediante deroga all'organico predeterminato, ove richiesta dal fabbisogno individuale.
- La mancata redazione del PEI, l'omessa quantificazione delle ore, l'attribuzione nel PEI di un numero inferiore alle ore necessarie risultanti dal GLO o la concreta assegnazione di un numero di ore inferiore a quello previsto integrano violazioni del diritto all'inclusione scolastica.
- Per rendere effettiva la tutela del diritto al sostegno, il giudice può imporre all'amministrazione un termine per la riedizione del PEI e per l'assegnazione delle ore necessarie, nominando preventivamente un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
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