Cassazione Penale, Sentenza n. 36563/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva revocato l'indulto a suo favore (aplicato per 3 anni di reclusione e multa) deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'accertamento della data di inizio della partecipazione al clan. Sosteneva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non erano sufficienti a provare che la sua adesione al sodalizio risalisse a prima del 2011: l'unico fatto certo, secondo il ricorrente, era la sua presenza nel luogo della latitanza del capo clan nel maggio 2012; le dichiarazioni (es. di Esposito) che lo indicavano come partecipe dal 2010 sarebbero rimaste prive di riscontri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e volto a rinnovare la valutazione di merito: l'ordinanza impugnata aveva motivato l'accertamento richiamando più dichiarazioni di collaboratori (in particolare Mario Lo Russo) e riscontri di frequentazione delle bische riconosciuti dall'organo giudicante. Il ricorso proponeva una lettura alternativa dei fatti anziché dedurre specifiche violazioni di diritto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 241/2006 (indulto)
Riferimento all'indulto oggetto di revoca; la Corte ha confermato la revoca operata dal giudice dell'esecuzione in presenza della condanna irrevocabile e delle risultanze sulle modalità e tempi della partecipazione al clan
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna (associazione di tipo mafioso). La sentenza impugnata ha considerato provata la partecipazione del ricorrente al sodalizio ai fini della revoca dell'indulto
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Riferimento al reato di cui alla sentenza irrevocabile (delitti in materia di stupefacenti) indicato tra le condotte per cui è stata inflitta la pena
art. 616 c.p.p.
Norma processuale applicata per la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; abilita anche la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Giurisprudenza richiamata per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: il ricorso deve evidenziare profili di illegittimità giuridica o vizi specifici di motivazione, non proporre una diversa lettura delle emergenze probatorie.
- Quando l'ordinanza o la sentenza fondano un accertamento su una pluralità di dichiarazioni di collaboratori e su riscontri ritenuti sufficienti dal giudice, il ricorso generico che contesta la valutazione dei fatti è inammissibile.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso in Cassazione è necessario formulare censure precise e circostanziate di diritto (violazioni di norme, omissioni logiche nella motivazione), non semplici rilievi di opportunità o contrapposizione di elementi probatori.
- In caso di inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente possono essere ordinate sanzioni accessorie, come il versamento alla Cassa delle ammende: è importante valutare la concretezza e specificità delle doglianze prima di proporre impugnazioni temerarie.
- Nelle controversie sulla revoca di benefici penitenziari (es. indulto) il giudice dell'esecuzione può valutare la gravità e la durata della partecipazione a organizzazioni criminali anche sulla base di dichiarazioni di collaboratori, purché esistano elementi di riscontro ritenuti sufficienti dal giudice stesso.
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