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Parere

Parere n. 504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/489850 del 9 settembre 2021 di diniego della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202400341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, adottato con provvedimento n. K10/489850 del 9 settembre 2021.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della medesima legge. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione si sarebbe limitata a menzionare procedimenti penali senza adeguata motivazione, omettendo di considerare la sua integrazione sociale e familiare, il matrimonio con cittadino italiano, la presenza di due figlie, l’attività lavorativa e la proprietà dell’abitazione. Ha inoltre rilevato che uno dei procedimenti penali si era concluso con sentenza di non luogo a procedere dopo la messa alla prova. Il diniego era fondato su due procedimenti penali: uno per maltrattamenti contro familiari e conviventi e istigazione al suicidio, l’altro per abuso dei mezzi di correzione o disciplina.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato la legittimità del diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è qualificata come provvedimento ampiamente discrezionale, fondato su una valutazione politico-amministrativa circa lo stabile inserimento dell’istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne i valori di convivenza civile. Il precedente relativo ai reati di maltrattamenti e istigazione al suicidio è stato ritenuto indicativo di una condotta di particolare allarme sociale e, quindi, idoneo a fondare un giudizio negativo di meritevolezza. La messa alla prova e la successiva definizione del procedimento penale non impediscono all’amministrazione di considerare il fatto ai fini della valutazione discrezionale sulla naturalizzazione. Il Consiglio ha inoltre ribadito che possono essere valutati anche fatti oggetto di mera denuncia, archiviazione, assoluzione o reati estinti o depenalizzati, quando siano indicativi di una condotta incompatibile con i valori di convivenza civile, sicurezza nazionale e ordine pubblico. La ricorrente non aveva contestato l’altro precedente penale indicato dall’amministrazione. Il parere ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.

Osservazioni

Primo motivo - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di adeguata motivazione

Il motivo è infondato. L’amministrazione non si è limitata a una mera menzione formale dei procedimenti penali, ma ha fondato il giudizio di non meritevolezza su una condotta ritenuta particolarmente allarmante e incompatibile con i valori di convivenza civile rilevanti per la naturalizzazione.

Valenza della messa alla prova e della sentenza di non luogo a procedere

La messa alla prova e la definizione del procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere non rendono irrilevante il fatto storico ai fini della valutazione amministrativa sull’integrazione dell’interessata e sulla sua idoneità a divenire cittadina italiana.

Considerazione dell’integrazione sociale e familiare

Gli elementi dedotti dalla ricorrente — matrimonio con cittadino italiano, presenza di figlie, attività lavorativa e stabile abitazione — non sono risultati sufficienti a superare il giudizio discrezionale negativo fondato sui precedenti penali.

Secondo procedimento penale

La ricorrente non ha svolto specifiche deduzioni sull’ulteriore procedimento penale per abuso dei mezzi di correzione o disciplina, circostanza che concorre a escludere la fondatezza delle contestazioni rivolte al diniego.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

    La disposizione attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione della meritevolezza dell’istante e del suo stabile inserimento nella comunità nazionale.

  • artt. 572 e 580 c.p.

    maltrattamenti contro familiari e conviventi; istigazione al suicidio

    La condotta oggetto del procedimento penale è stata ritenuta di particolare allarme sociale e idonea a incidere negativamente sulla valutazione di integrazione dell’interessata.

  • art. 571 c.p.

    abuso dei mezzi di correzione o disciplina

    Il procedimento penale è stato indicato tra gli elementi valutati dall’amministrazione; la ricorrente non ha formulato specifiche contestazioni al riguardo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    tutela dei diritti o della dignità dell’interessato

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un’ampia discrezionalità politico-amministrativa, volto a verificare lo stabile inserimento dell’istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne i valori di convivenza civile.
  • Ai fini della valutazione della meritevolezza per la naturalizzazione, l’amministrazione può considerare non soltanto condanne definitive, ma anche fatti oggetto di denuncia, archiviazione, assoluzione, estinzione o depenalizzazione, quando siano concretamente indicativi di una condotta incompatibile con i valori di convivenza civile, la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico.
  • La messa alla prova e la conseguente definizione del procedimento penale non impediscono, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa sulla cittadinanza, la valutazione del fatto storico e della condotta che ne costituisce oggetto.
  • Gli elementi di integrazione familiare, sociale o lavorativa dell’istante non impongono la concessione della cittadinanza e possono essere ritenuti recessivi rispetto a fatti penalmente rilevanti valutati dall’amministrazione come incompatibili con i valori fondamentali della comunità nazionale.

Diniego di cittadinanza italiana per naturalizzazione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona straniera contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Fatti e procedimento amministrativo

L’interessata aveva presentato nel 2016 domanda di cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza nel settembre 2021, dopo avere rilevato due procedimenti penali:

  • un procedimento per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e istigazione al suicidio, ai sensi degli artt. 572 e 580 c.p.;
  • un procedimento per abuso dei mezzi di correzione o disciplina, ai sensi dell’art. 571 c.p.

Il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto. L’interessata aveva presentato osservazioni sostenendo che i procedimenti si erano conclusi con sentenza di non luogo a procedere, pronunciata dopo la messa alla prova.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992. Ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe potuto fondare il diniego sulla mera esistenza di procedimenti penali, senza un’adeguata motivazione individualizzata.

A sostegno della propria integrazione nella società italiana, ha richiamato il matrimonio con un cittadino italiano, la presenza di due figlie, lo svolgimento di attività lavorativa e la stabile residenza in un’abitazione acquistata dai coniugi. Ha inoltre affermato che il procedimento relativo ai fatti più gravi si era concluso favorevolmente in sede penale.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è stata qualificata come provvedimento caratterizzato da ampissima discrezionalità amministrativa. L’amministrazione deve valutare lo stabile inserimento dell’istante nella comunità nazionale, nonché la sua capacità di rispettare i valori di convivenza civile sottesi allo status di cittadino.

Secondo il parere, il procedimento penale relativo ai maltrattamenti e all’istigazione al suicidio riguardava una condotta di particolare allarme sociale, idonea a fondare un giudizio negativo sull’integrazione dell’interessata. La circostanza che il procedimento si fosse concluso con sentenza di non luogo a procedere dopo la messa alla prova non impediva di considerare il fatto storico nell’ambito della valutazione amministrativa.

La Sezione ha richiamato il precedente parere n. 1302 del 9 febbraio 2022 e la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 19 gennaio 2026, n. 386. In base all’indirizzo richiamato, l’amministrazione può valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, archiviazione, assoluzione, estinzione o depenalizzazione, purché siano indicativi di una condotta di vita ritenuta contraria ai valori di convivenza civile, alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico.

Valutazione degli elementi di integrazione

Gli elementi familiari, sociali e lavorativi dedotti dalla ricorrente non sono stati ritenuti sufficienti a superare il giudizio negativo di meritevolezza. La Sezione ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva formulato specifiche deduzioni sull’altro procedimento penale indicato nel provvedimento amministrativo.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Ministero dell’Interno avesse esercitato il proprio potere discrezionale senza incorrere nei vizi dedotti. Il parere è stato quindi nel senso del rigetto del ricorso straordinario.

È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente o i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimo affidamento

Testo integrale

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