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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39549/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere applicata dal G.I.P. per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990; art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente ha proposto sette censure: inosservanza e errata applicazione di norme penali con riguardo alla sua presunta partecipazione ai reati (contestata la qualificazione della sua condotta come concorso e la rilevanza di un cenno di assenso), richiesta di riqualificazione di alcune cessioni come droga leggera, travisamento e valutazione errata delle intercettazioni e delle prove, mancata prova di adesione stabile a un'associazione per delinquere, vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (non valutate le circostanze personali positive come incensuratezza, studi, lavoro e famiglia) e omessa motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione e sulla scelta della misura custodiale piu afflittiva rispetto agli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e logicamente valida la motivazione del Tribunale del riesame: le emergenze indiziarie (captazioni ambientali e telefoniche, videoriprese, servizi di osservazione e dichiarazioni del collaboratore di giustizia) comprovano la partecipazione organica dello Zaccuri al sodalizio, il suo ruolo di fornitore principale di cocaina e la sussistenza di gravi indizi anche rispetto alle cessioni contestate. La Corte ha confermato che la valutazione dei fatti e dell'attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito e che le doglianze proposte non dimostrano vizi di legge o una manifesta illogicità della motivazione. È stata inoltre confermata la rilevanza della presunzione cautelare collegata all'art. 74 DPR 309/1990 e la necessità della custodia in carcere per il concreto e attuale pericolo di reiterazione. Rigetto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    Riconosciuta la rilevanza cautelare del reato previsto dall'art. 74 quale fonte di una doppia presunzione cautelare: sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. e adeguatezza della custodia in carcere. Il giudice ha ritenuto che tali presunzioni non fossero superate dagli elementi positivi addotti dalla difesa.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Norma che punisce le cessioni di stupefacenti. La Corte ha ritenuto che le risultanze investigative consentissero indizi circa la cessione di cocaina e non di mera droga leggera, sulla base di indici oggettivi (dimensioni dei pacchi, conversazioni intercettate, volume delle forniture).

  • Codice penale - art. 110

    Riferito in relazione alla partecipazione in concorso: la Corte ha confermato che il comportamento del ricorrente (ruolo di apripista e cenno di assenso) può costituire contributo causale e collaborazione alla consumazione del reato da parte di altri concorrenti.

  • Codice di procedura penale - artt. 192, comma 2 e 546, comma 1, lett. e)

    Richiamati in ordine ai limiti del travisamento della prova e alla ricostruzione delle intercettazioni: la Corte ha valutato la congruità della lettura data dal giudice di merito alle intercettazioni, ritenendola plausibile e non manifestamente illogica.

  • Codice di procedura penale - art. 274

    La disciplina delle esigenze cautelari è stata interpretata alla luce della presunzione collegata all'art. 74 DPR 309/1990; la Corte ha ritenuto che sussistessero esigenze di prevenzione e di evitare la reiterazione del reato.

  • Disposizioni attuative cod. proc. pen. - art. 94, comma 1-ter

    Prescrive l'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario competente di provvedimenti rilevanti; la sentenza dispone la trasmissione della copia del provvedimento in ottemperanza a tale norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è limitato: non consente una rinnovata valutazione del materiale fattuale né dell'attendibilità delle fonti quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e priva di errori logici.
  • Le captazioni ambientali, telefoniche, videoriprese e le dichiarazioni di collaboratori possono costituire elementi indiziari solidi per desumere partecipazione organizzata e ruolo di fornitore, purché la motivazione colleghi in modo logico tali elementi al giudizio di gravità indiziaria.
  • La qualificazione del tipo di droga (leggera vs pesante) e la valutazione della consistenza delle cessioni possono essere decise sul piano indiziario attraverso elementi oggettivi (dimensioni dei pacchi, somme scambiate, contesto investigativo), ma richiedono elementi concreti a sostegno per essere efficaci in sede cautelare.
  • Per superare la presunzione cautelare derivante dall'art. 74 DPR 309/1990 è necessario apportare elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione dei contatti criminali e l'assenza del pericolo di reiterazione; meri fatti positivi sul piano personale (studio, lavoro, famiglia) possono non essere sufficienti se non comprovano la recisione dei legami con il contesto criminoso.
  • Le censure che si limitano ad offrire una diversa interpretazione degli stessi elementi indiziari, senza mostrare vizi giuridici o logici nella motivazione del giudice di merito, sono inammissibili in cassazione e destinati al rigetto.

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