Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento Irpef basati su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, relativi agli anni 2005 e 2006, nei confronti di una contribuente che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per quegli anni. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, per l'anno 2005, la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento; per entrambi gli atti, l'infondatezza della pretesa perché il reddito sintetico era stato desunto da un acquisto immobiliare che, in concreto, non aveva comportato alcun esborso, essendo poi emerso l'inadempimento della venditrice e la conseguente non debenza del prezzo. La CTR aveva accolto solo la censura sulla decadenza per il 2005. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, il termine di accertamento era quinquennale e quindi non vi era decadenza per il 2005. La contribuente, con ricorso incidentale, ha censurato la motivazione della CTR e la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la mera stipula del contratto di compravendita non bastava a integrare una spesa per incrementi patrimoniali, poiché mancava qualsiasi effettivo esborso patrimoniale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo sulla decadenza perché non era stato provato che la contribuente fosse tenuta a presentare la dichiarazione per il 2005. Ha invece accolto il ricorso incidentale della contribuente, affermando che l'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali presuppone una spesa effettivamente sostenuta e che la mera stipula dell'atto di acquisto immobiliare, in assenza di pagamento del prezzo, non costituisce indice sufficiente di capacità contributiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito annullando anche l'avviso di accertamento relativo al 2006.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata."
il termine quinquennale opera solo se vi è omessa presentazione di una dichiarazione dovuta; se non è provato l'obbligo dichiarativo, non può dirsi integrata la decadenza in base al termine ordinario o a quello prorogato
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla contribuente per denunciare un vizio motivazionale/di motivazione apparente della sentenza di merito
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973
l'accertamento sintetico può essere fondato su spese per incrementi patrimoniali solo se vi è un effettivo esborso patrimoniale; la sola stipula dell'atto di acquisto non basta
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la spesa per incrementi patrimoniali deve consistere in un esborso effettivamente sostenuto dal contribuente; non è sufficiente la sola stipula dell'atto negoziale se non risulta il pagamento del corrispettivo.
- La mera astratta idoneità di un'operazione economica a rivelare capacità contributiva non basta, se nel caso concreto manca la prova dell'effettiva fuoriuscita di ricchezza dal patrimonio del contribuente.
- La proroga del termine di accertamento prevista per l'omessa dichiarazione opera solo quando sia provato che il contribuente era obbligato a presentare la dichiarazione e non l'ha presentata; in difetto di prova dell'obbligo dichiarativo, non può essere affermata la decadenza sulla sola base dell'omissione.
- Quando il giudizio di cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e annullare direttamente l'atto impositivo impugnato.
- rami
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