Cassazione Penale, Ordinanza n. 11156/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la guida in stato di ebbrezza, con pena di quattro mesi di arresto e euro 1.000 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per sei mesi e alla confisca del veicolo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, lamentando l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 20-bis c.p., 53 e 58 l. 689/1981 e 545-bis c.p.p., sul presupposto che la Corte territoriale avesse valorizzato la mancata allegazione di documentazione reddituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le doglianze fossero meramente reiterative di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato che l'esclusione della causa di non punibilità era stata motivata sulla base del disvalore oggettivo della condotta, con argomentazione logica e coerente con le risultanze istruttorie. Quanto alla sostituzione della pena, ha osservato che il diniego non era fondato solo sulla mancanza di documentazione sulla solvibilità dell'imputato, ma anche sulla non meritevolezza del beneficio in ragione della gravità della condotta; tale valutazione è stata ritenuta conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Norma incriminatrice oggetto di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza, con applicazione delle sanzioni accessorie previste.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata esclusa per il rilevato disvalore oggettivo della condotta, ritenuto adeguatamente motivato e insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica e coerenza con le risultanze istruttorie.
art. 20-bis c.p.
Richiamato dalla difesa come base normativa della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria.
art. 53 l. 689/1981
Richiamato dalla difesa nel quadro normativo della sostituzione della pena.
art. 58 l. 689/1981
Richiamato dalla difesa nel quadro normativo della sostituzione della pena.
art. 545-bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel quadro normativo della richiesta di conversione/sostituzione della pena detentiva.
art. 133 c.p.
Utilizzato come parametro per valutare i presupposti della pena sostitutiva e il giudizio prognostico positivo richiesto per concederla.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo, purché tale valutazione sia sorretta da motivazione logica, coerente e aderente alle risultanze istruttorie.
- In sede di legittimità non è censurabile la decisione di merito che escluda l'art. 131-bis c.p. sulla base di una motivazione immune da incoerenze e non meramente apparente.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva non può essere accolta se il giudice di merito formula un giudizio prognostico negativo fondato anche sulla gravità della condotta e sugli indici di cui all'art. 133 c.p.; la mancata produzione di documentazione reddituale non costituisce l'unico parametro valutabile.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, espongono il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
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