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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24249/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 30 gennaio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa relativa alla pena detentiva da espiare. Nel ricorso non venivano individuati specifici vizi del provvedimento, ma si tendeva sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione nel merito dei presupposti per la concessione del beneficio. Il diniego/inammissibilità dell'istanza era stato fondato dal tribunale sulla precedente revoca, nel triennio antecedente, di un analogo beneficio penitenziario, in applicazione dell'art. 58-quater ord. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non colpissero specifiche rationes decidendi dell'ordinanza impugnata, ma mirassero a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il divieto di concedere misure alternative nei tre anni successivi alla revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare ha portata generale e vale anche in procedimenti esecutivi diversi da quello in cui è intervenuta la revoca. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 58-quater ord. pen.

    divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354

    il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi alla revoca del beneficio ha portata generale e si applica anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione, il ricorso deve confrontarsi con specifiche ragioni decisorie dell'ordinanza impugnata; una censura meramente sollecitatoria di nuova valutazione del merito è inammissibile.
  • Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi alla revoca di un analogo beneficio opera in via generale, indipendentemente dal fatto che la nuova istanza sia proposta in un diverso procedimento esecutivo.
  • La precedente revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare preclude, per il periodo stabilito dalla legge, la concessione di ulteriori misure alternative anche in procedimenti esecutivi autonomi.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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