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Sentenza

Sentenza n. 14004/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del provvedimento disciplinare, irrogato al ricorrente dalla Università la -OMISSIS- con raccomandata del 25.05.2016, nella parte in cui lo sospendeva per mesi due (01 luglio 2016 – 01 settembre 2016) dallo svolgimento di attività assistenziale presso il Policlinico Umberto I di -OMISSIS- previo accertamento della esclusiva competenza del Policlinico Umberto -OMISSIS- alla emanazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari medici con funzione dirigenziale nell'ambito delle prestazioni delle attività assistenziale ovvero in subordine comunque della necessità di previo parere obbligatorio da parte del D.G., ove assunti dall'Ateneo e per la condanna delle parti resistenti al versamento della retribuzione dovuta per tale attività assistenziale e di quanto a dovuto al ricorrente, a fini assistenziali e previdenziali ed oneri accessori, per il relativo periodo di sospensione.

Giustizia amministrativa202305897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento disciplinare universitario che disponeva la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due mesi, con incidenza anche sull'attività assistenziale presso il policlinico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale con cui gli era stata irrogata la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per due mesi, unitamente all'esonero dall'insegnamento e dalle funzioni accademiche, alla perdita dell'anzianità e all'interdizione temporanea da incarichi istituzionali. La sanzione traeva origine da irregolarità nella gestione di un master universitario diretto dal ricorrente, tra cui la mancata partecipazione ai lavori della commissione d'esame, la sottoscrizione di un verbale non corrispondente allo svolgimento effettivo della prova e l'attestazione di una presenza smentita dalla contemporanea presenza del docente in altro luogo. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la nullità o illegittimità della sanzione per difetto di base normativa, sostenendo che l'Università non avrebbe potuto estendere la sospensione all'attività assistenziale svolta presso il policlinico e che tale profilo sarebbe stato di competenza dell'azienda ospedaliera, o avrebbe richiesto il previo parere del direttore generale. Ha inoltre dedotto l'incompetenza dell'organo universitario, la tardività del procedimento disciplinare per superamento del termine massimo di conclusione e, infine, violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la ricostruzione dei fatti, la gravità dell'addebito e la proporzionalità della sanzione. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per ampliamento della domanda originaria e l'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e assorbendo le ulteriori eccezioni. Ha affermato che i professori e ricercatori universitari strutturati restano soggetti allo stato giuridico e alla potestà disciplinare dell'Università, esercitata dal Rettore o dal suo Delegato, anche quando svolgano attività assistenziale presso strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In applicazione del principio di inscindibilità tra funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali del docente medico, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio si riflette automaticamente anche sull'attività assistenziale, senza che occorra un autonomo provvedimento del policlinico o il previo parere del direttore generale. Quanto ai termini, il giudice ha ritenuto che il termine di 180 giorni decorra dalla formale contestazione dei fatti da parte del Rettore o del suo Delegato, una volta completati gli approfondimenti necessari, e non dalla conoscenza frammentaria degli esposti da parte di altri organi universitari. Poiché l'avvio definitivo risaliva al 3 dicembre 2015 e la deliberazione del Consiglio di amministrazione era intervenuta il 26 aprile 2016, il procedimento è stato ritenuto tempestivo. Anche la censura relativa alla gravità e proporzionalità della sanzione è stata respinta: il Collegio di disciplina aveva adeguatamente ricostruito la condotta, ritenendola lesiva della dignità e credibilità della funzione docente e dell'immagine dell'Università, anche in ragione del ruolo direttivo del ricorrente. Il sindacato giudiziale sulla valutazione disciplinare è limitato ai casi di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento, non ravvisati nella fattispecie. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Il personale docente universitario non rientra nel personale pubblico privatizzato e conserva il regime pubblicistico del rapporto.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Il personale degli enti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e delle aziende ospedaliere è soggetto alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999

    Lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari strutturati resta inalterato; essi rimangono dipendenti universitari anche quanto alla potestà disciplinare.

  • art. 10 l. 240/2010

    La potestà disciplinare sui professori e ricercatori universitari spetta al Rettore o al suo Delegato, secondo il procedimento previsto dalla legge.

  • art. 1, commi 2 e 18, l. 230/2005

    Le funzioni assistenziali dei docenti universitari medici sono inscindibili e complementari rispetto alle funzioni didattiche e di ricerca.

  • artt. 87-89 r.d. 1592/1933

    La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio costituisce sanzione disciplinare applicabile al docente universitario.

  • art. 3, commi 3, 4 e 5, Regolamento di cui al DR n. 662/2015

    La sospensione disciplinare comprende anche le funzioni connesse all'insegnamento, con conseguente incidenza sull'attività assistenziale del docente medico.

  • art. 7, comma 10, Regolamento di cui al DR n. 662/2015

    Il procedimento disciplinare si estingue se la deliberazione del Consiglio di amministrazione non interviene entro 180 giorni dall'avvio formale del procedimento disciplinare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • I professori e ricercatori universitari strutturati, anche se svolgono attività assistenziale presso aziende ospedaliere o policlinici convenzionati, restano dipendenti dell'Università e sono soggetti alla potestà disciplinare del Rettore o del suo Delegato.
  • In ragione del principio di inscindibilità tra attività didattica, di ricerca e assistenziale del docente universitario medico, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio si estende automaticamente anche all'attività assistenziale, senza necessità di un autonomo provvedimento disciplinare dell'azienda ospedaliera o del previo parere del suo direttore generale.
  • Nel procedimento disciplinare universitario, il termine per la conclusione decorre dalla formale contestazione dei fatti da parte del Rettore o del suo Delegato, una volta acquisita la conoscenza completa degli elementi rilevanti, e non dalla conoscenza frammentaria degli stessi da parte di organi diversi da quello titolare dell'azione disciplinare.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella del Collegio di disciplina in ordine alla gravità della condotta e alla proporzionalità della sanzione, salvo che emergano palese illogicità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTermini del procedimentoRiparto di giurisdizione

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