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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22344/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di intimazione emesso dall'agente della riscossione. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso per irregolarità della notificazione della cartella presupposta e per prescrizione del credito; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame dell'ente ritenendo prescritti i crediti, perché tra la notifica della cartella di pagamento, avvenuta nel 2004, e la notifica dell'intimazione, avvenuta nel 2015, erano decorsi più di dieci anni. L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per travisamento delle prove: secondo la ricorrente, il giudice di appello non aveva considerato che erano state prodotte in quel grado anche le notifiche di iscrizioni ipotecarie intervenute nel 2006 e nel 2010, atti idonei a interrompere la prescrizione. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la sentenza d'appello, notificata il 15 marzo 2021, aveva fatto decorrere il termine breve di 60 giorni, mentre il ricorso era stato proposto il 26 luglio 2021.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività: la notificazione della sentenza, eseguita alla parte personalmente e non al difensore domiciliatario, è stata ritenuta inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, ai sensi degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, osservando che dalla ricostruzione difensiva, supportata dall'atto d'appello allegato nel rispetto dell'autosufficienza, risultava che in secondo grado erano state prodotte non solo la prova della notifica della cartella del 2004, ma anche quelle di due iscrizioni ipotecarie notificate nel 2006 e nel 2010. Poiché la sentenza impugnata non dava conto dell'esame di tale documentazione, e poiché tali atti potevano essere rilevanti ai fini interruttivi della prescrizione, specie in relazione a tributi erariali soggetti a prescrizione decennale, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinché verifichi la concreta prescrizione dei diversi crediti tenendo conto della natura dei tributi e delle rispettive scansioni temporali. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per denunciare il travisamento delle prove; la Corte accoglie la censura nei limiti in cui la sentenza impugnata non considera documenti decisivi ritualmente prodotti in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso, dedotto come vizio di violazione processuale per travisamento dell'esame probatorio.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di impugnazione non decorre quando la sentenza è notificata in modo non idoneo alla parte costituita.

  • art. 170, comma 1, c.p.c.

    La notificazione degli atti processuali alla parte costituita deve avvenire presso il difensore domiciliatario; la notifica alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il termine breve.

  • art. 285 c.p.c.

    La sentenza deve essere notificata al procuratore costituito per produrre gli effetti di decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte, anziché presso il difensore costituito, non fa decorrere il termine breve per impugnare nei confronti delle parti costituite.
  • Quando una censura di legittimità deduce il travisamento della prova, il giudice di merito deve dare conto dell'esame dei documenti ritualmente prodotti e potenzialmente decisivi; l'omessa considerazione di tali atti può giustificare la cassazione della sentenza.
  • In tema di riscossione, ai fini della prescrizione del credito devono essere verificati non solo il tempo trascorso dalla cartella all'intimazione, ma anche gli eventuali atti interruttivi intervenuti nel frattempo.
  • Se i tributi sottostanti hanno termini di prescrizione diversi, il giudice deve accertare separatamente la prescrizione per ciascuna tipologia di credito, tenendo conto delle rispettive scadenze e degli atti interruttivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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