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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45870/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia che, in funzione di giudice d'appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., aveva rigettato la richiesta di revoca parziale del sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) disposto dal GIP di Bari il 23/10/2020 su conti e beni fino a concorrenza di €6.131.155,53 per reati di truffa aggravata. I difensori hanno dedotto: vizio di motivazione e motivazione apparente (art.125 c.p.p.), mancata valutazione dell'avvenuta assoluzione/definitività rispetto al capo 29 e della conseguente non identità del fatto; valorizzazione errata dell'incameramento delle polizze fideiussorie da parte di AGEA (che avrebbe eliso il profitto confiscabile); mancata indicazione e restituzione delle somme eccedenti rispetto alla capienza del provvedimento genetico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza/motivazione apparente dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente affrontato e motivato le specifiche censure difensive: in particolare non ha spiegato la non identità del fatto rispetto al capo 29 (nonostante documentazione che mostrerebbe la non imputazione della truffa per il ricorrente in quel capo) e ha erroneamente escluso la rilevanza dell'incameramento delle polizze fideiussorie da parte di AGEA, considerandolo motivo nuovo non valutabile, benché fosse connesso all'istanza originaria di riduzione del profitto confiscabile. Per questi vizi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Foggia (o secondo art. 324, comma 5, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Individua la funzione del Tribunale quale giudice d'appello per i provvedimenti cautelari: la Corte ricorda che il Tribunale del riesame deve motivare adeguatamente le ragioni del rigetto dell'istanza cautelare.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra i presupposti di legittimità del sindacato in sede di impugnazione cautelare; la Corte la menziona a supporto del principio di motivazione del riesame.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione del provvedimento: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata violi l'obbligo di motivazione, essendo la decisione priva di ragionamento comprensibile sulle censure specifiche.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Rilevato in relazione alla possibilità di introdurre elementi probatori nuovi in sede di appello cautelare, nel rispetto del contraddittorio e della devoluzione; la Corte applica il principio giurisprudenziale secondo cui possono essere prodotti elementi nuovi se connessi e contestati nell'atto di appello.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle forme e termini del giudizio cautelare d'appello, collegato alla possibilità di introduzione di elementi probatori nuovi se rispettano le regole procedurali.

  • art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come opzione per il rinvio disposto dalla Corte, ossia la possibilità di rinvio a diverso giudice competente per nuova valutazione.

  • principi giurisprudenziali (Sez. U, n. 15403/2023; Sez. 2, n. 49739/2023; Sez. 2, n. 37100/2023; Sez. 5, n. 23042/2023)

    La Corte richiama precedenti che chiariscono: il sindacato di legittimità comprende errores in iudicando e vizi motivazionali; il tribunale del riesame è tenuto a motivare in modo puntuale le ragioni per cui respinge le censure; elementi nuovi possono essere valutati in appello cautelare se connessi e rispettano contraddittorio e devoluzione.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve motivare specificamente, e non in modo generale, le ragioni per cui ritiene infondati o irrilevanti i singoli argomenti difensivi; la mancanza di tale motivazione integra vizio che può determinare annullamento con rinvio.
  • Se la difesa dimostra (con documentazione) che in altro procedimento c'è stato un giudicato o che il reato in concreto non è più addebitato per quella specifica fattispecie, il giudice cautelare deve esaminare e motivare la rilevanza di tale circostanza rispetto al sequestro/pretesa di confisca.
  • L'incameramento di garanzie (es. polizze fideiussorie) da parte della parte pubblica può incidere sul profitto confiscabile e, se rilevato o divenuto definitivo, va valutato nel giudizio di appello cautelare quando è connesso all'istanza originaria.
  • Nel giudizio d'appello cautelare la produzione di elementi probatori nuovi è ammissibile se è rispettato il principio di devoluzione (la questione è connessa ai motivi di appello) e il contraddittorio; non può essere esclusa a priori se la nuova circostanza è strettamente collegata alla domanda originaria.
  • Il sindacato di legittimità in materia di provvedimenti restrittivi o reali comprende anche i vizi del procedimento e dell'argomentazione: motivazione priva di coerenza, completezza o ragionevolezza è motivo di annullamento.

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